Quando è ammissibile l'impugnazione autonoma del ruolo rispetto alla cartella?

La Redazione
17 Marzo 2020

La procedura prevista all'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente che riceve la cartella per la maggior imposta accertata a seguito dei controlli automatizzati sulla dichiarazione di redditi, di contestare eventuali errori e/o illegittimità nella liquidazione delle somme richieste. È pertanto ammissibile l'impugnazione per vizi propri della cartella, nonché per vizi sostanziali della pretesa fiscale.

La procedura prevista all'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente che riceve la cartella per la maggior imposta accertata a seguito dei controlli automatizzati sulla dichiarazione di redditi, di contestare eventuali errori e/o illegittimità nella liquidazione delle somme richieste. È pertanto ammissibile l'impugnazione per vizi propri della cartella, nonché per vizi sostanziali della pretesa fiscale.

Il caso. La contribuente impugnava il ruolo emesso nei suoi confronti scaturente dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi per versamenti inferiori al dovuto. Soccombente sia in primo che in secondo grado, la contribuente propone ricorso per cassazione deducendo vizio di violazione di legge laddove i Giudici d'appello hanno ritenuto che il ruolo, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, non poteva essere impugnato autonomamente dalla cartella.

Ammissibilità dell'impugnazione. La Cassazione evidenza che la procedura ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 «consente al contribuente che riceve la cartella per la maggiore imposta accertata a seguito dei controlli automatizzati sulla dichiarazione di redditi, di difendersi e contestare eventuali errori e/o illegittimità nella liquidazione delle somme richieste». Pertanto, afferma il Collegio, l'impugnazione «è possibile per vizi propri della cartella, nonché per vizi sostanziali della pretesa fiscale», che nel caso di specie è rappresentata dal ruolo contenuto in cartella.


Con riferimento a tale procedura di controllo, è stato infatti più volte chiarito che «la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo».
Nella fattispecie in esame, avendo l'Ufficio proceduto alla diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, la contribuente poteva senz'altro impugnare il ruolo per contestare i vizi di legittimità degli atti presupposti alla sua emissione, senza incorrere nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Per tali motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.

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