Quando è ammissibile l'impugnazione autonoma del ruolo rispetto alla cartella?
17 Marzo 2020
La procedura prevista all'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente che riceve la cartella per la maggior imposta accertata a seguito dei controlli automatizzati sulla dichiarazione di redditi, di contestare eventuali errori e/o illegittimità nella liquidazione delle somme richieste. È pertanto ammissibile l'impugnazione per vizi propri della cartella, nonché per vizi sostanziali della pretesa fiscale.
Il caso. La contribuente impugnava il ruolo emesso nei suoi confronti scaturente dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi per versamenti inferiori al dovuto. Soccombente sia in primo che in secondo grado, la contribuente propone ricorso per cassazione deducendo vizio di violazione di legge laddove i Giudici d'appello hanno ritenuto che il ruolo, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, non poteva essere impugnato autonomamente dalla cartella.
Ammissibilità dell'impugnazione. La Cassazione evidenza che la procedura ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 «consente al contribuente che riceve la cartella per la maggiore imposta accertata a seguito dei controlli automatizzati sulla dichiarazione di redditi, di difendersi e contestare eventuali errori e/o illegittimità nella liquidazione delle somme richieste». Pertanto, afferma il Collegio, l'impugnazione «è possibile per vizi propri della cartella, nonché per vizi sostanziali della pretesa fiscale», che nel caso di specie è rappresentata dal ruolo contenuto in cartella.
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