Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ed impossibilità di verificare la documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria

18 Marzo 2020

La questione esaminata dalla pronuncia in commento è la seguente: in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo costituisce forza maggiore ovvero caso fortuito la mancata trasmissione dei documenti contenuto nel fascicolo monitorio?
Massima

Deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l'invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c. con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120/1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto), così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Il caso

Una impresa edile otteneva un decreto ingiuntivo che era a seguito di opposizione era revocato, con rigetto dell'eccezione pregiudiziale di tardività formulata dal creditore opposto.

Il creditore proponeva appello a seguito del quale era dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, in accoglimento dell'eccezione di tardività. In particolare, il Giudice riteneva irrilevante la difesa del debitore, che aveva eccepito di non aver potuto formulare opposizione nel termine di 40 giorni, poiché il fascicolo di causa risultava erroneamente trasmesso ad altro ufficio pubblico, evidenziando che si trattava di documentazione già trasmessa alla parte, in sede stragiudiziale, e pertanto alla stessa nota.

A seguito di ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità cassavano la pronuncia di appello sul rilievo che l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è ammissibile quando l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, entro il termine di 40 giorni, dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio, per fatto a sé non imputabile, atteso che in tale evenienza la mera notificazione del decreto ingiuntivo non consentiva al debitore il pieno esercizio del diritto alla difesa, in mancanza della prova scritta posta a fondamento dell'ingiunzione.

La questione

La questione in esame è la seguente: in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo costituisce forza maggiore ovvero caso fortuito la mancata trasmissione dei documenti contenuto nel fascicolo monitorio?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, l'art. 650 c.p.c. consente al destinatario del provvedimento monitorio di proporre opposizione anche oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica indicato nel decreto (ma comunque entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione) se prova di non avere avuto conoscenza tempestiva dello stesso per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore nonché di non avere potuto proporre tempestiva opposizione per tali ragioni.

La norma in esame consente all'ingiunto di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo anche una volta scaduto il termine fissato nello stesso, qualora provi di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore. In siffatta ipotesi l'esecutorietà del decreto può essere sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Nel caso in cui la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, ricade sulla stessa l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.

L'opposizione tardiva può essere proposta, in primo luogo, nell'ipotesi di mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità della notificazione, ossia tutte le volte che siano state violate le norme che regolano la notificazione degli atti processuali anche se in ipotesi non produttive della nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c.

Il caso fortuito o la forza maggiore in presenza dei quali l'ingiunto può proporre opposizione tardiva deducendo di non avere per tali ragioni avuto conoscenza del decreto ovvero di non avere potuto proporre opposizione tempestiva devono identificarsi necessariamente in vicende concretanti una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria.

A livello esemplificativo, nella prassi applicativa si è ritenuto che: --a) le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione non possono essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (Cass. civ., n. 17922/2019); --b) non costituisce caso fortuito o forza maggiore tale da consentire la proposizione dell'opposizione tardiva una sindrome depressiva del destinatario del decreto (Trib. Como, 18 ottobre 2005); --c) non costituisce caso fortuito o forza maggiore per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo il ritardo nella proposizione dell'opposizione a causa della particolare complessità organizzativa interna dell'amministrazione debitrice, non ricollegandosi in proposito alcuna situazione oggettivamente imprevedibile e non ricollegabile alla volontà dell'Ente (Trib. Salerno, 26 gennaio 2004).

Osservazioni

La possibilità per l'intimato di proporre opposizione tardiva è quella di evitare che lo stesso, pur non essendo stato regolarmente notiziato dell'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, ne debba subire le conseguenze irreparabili.

Appare condivisibile, quindi, la soluzione adottata dalla Corte di cassazione che ha rilevato che l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non è legata al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, quanto alla circostanza che l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza dello stesso, con conseguente suo onere a suo carico di dimostrare di aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva.

Nel caso di specie, risultava pacifica l'erronea trasmissione del fascicolo all'Agenzia delle Entrate, dalla quale era stato restituito solo dopo la scadenza del termine ordinario per la proposizione dell'opposizione: la mera notificazione del decreto ingiuntivo non consentiva al debitore il pieno esercizio del diritto alla difesa, in mancanza della prova scritta posta a fondamento dell'ingiunzione.

Tale particolare evento configura, certamente, un'ipotesi di caso fortuito, ricollegabile all'attività di terzi, non prevedibile e non riconducibile all'opponente, così come previsto dall'art. 650 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte delle leggi, n. 120/1976.

Guida all'approfondimento
  • Asprella, Opposizione a decreto ingiuntivo tra teoria e pratica, in Giur. merito, 2011, 7-8, 2013 ss.;
  • Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. civ., 2013, 9, 489 ss.

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