Speciale Coronavirus
06 Giugno 2020
Il decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18) approvato lunedì 16 marzo dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo, fa seguito a una serie di provvedimenti che il Governo ha adottato per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, a partire dal il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,che ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, cui ha fatto seguito, nel medesimo giorno, il d.p.c.m. di attuazione. Altri decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati emanati in data 1 marzo (con l'istituzione della c.d. Zona Rossa nei primi Comuni colpiti dal virus), 8 marzo (che ha introdotto misure di contenimento del contagio in Lombrardia e in altre province), 9 marzo (con cui sono estese su tutto il territorio nazionale le misure già adottate in precedenza in Lombardia e altre province) e 11 marzo, che ha introdotto ulteriori misure di contenimento dell'emergenza. Da ultimo, il d.p.c.m. 22 marzo reca ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 6/2020, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha introdotto le prime misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica; il successivo D.L. 8 marzo 2020, n. 11, ha introdotto ulteriori misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Con il d.l. 9 marzo 2020, n. 14 sono state introdotte disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. Il Decreto CuraItalia reca nuove “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra cui si segnalano: sul fronte lavoro, l'estensione della cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi (art. 22); sul fronte fiscale (artt. 60 ss.) la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro; a sostegno di famiglie e imprese sono previste una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (art. 56) e il potenziamento del fondo centrale di garanzia delle PMI (art. 49); in ambito societario, infine, si prevede (art. 106) che tutte le società possano convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (e non entro il termine di legge di 120 giorni). In data 25 marzo è stato pubblicato sulla G.U. n. 71 il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ai sensi del quale possono essere adottate una o più misure, come individuate nel comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il d.p.c.m. 1 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile, ha prorogato fino al 13 aprile tutte le misure di contenimento, precedentemente in vigore fino al 3 aprile, prolungando, così, il lockdown sull'intero territorio nazionale. L'8 aprile è stato pubblicato sulla G.U. n. 94 il decreto legge n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Alcune disposizioni, in particolare, mirano ad evitare che le difficoltà economiche derivanti dall'emergenza Covid-19 portino le imprese ad una crisi irreversibile o allo scioglimento, prevedendo, ad esempio, la temporanea sospensione di alcune disposizioni del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale (art. 6), di principi di redazione del bilancio e continuità aziendale (art. 7) e di finanziamenti alle società (art. 8). Sono altresì improcedibili i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 11) e viene rinviata al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza. Il d.p.c.m. 10 aprile 2020 proroga al 3 maggio il lockdown. Con il d.p.c.m. 26 aprile 2020, il Governo avvia la Fase 2: a partire dal 4 maggio, è consentita la riapertura parziale di alcune attività produttive. Pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020). In data 13 maggio, il Governo ha approvato il c.d. Decreto Rilancio, contenente ulteriori misure a sostegno di imprese ed economia (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio). Da lunedì 18 maggio si intensifica la Fase 2, avviata il 4 maggio, con la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e il libero spostamento delle persone all'interno delle regioni di residenza: le modalità operative sono definite dal d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (in G.U. n. 125 del 16 maggio) e ulteriormente specificate dal d.p.c.m. 17 maggio 2020 (in G.U. n. 126 del 17 maggio). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, è stata pubblicata la Legge n. 40 del 6 giugno 2020 recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Per approfondire:
I testi dei provvedimenti
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