I provvedimenti sulla giustizia civile nel decreto «Cura Italia»
18 Marzo 2020
La tumultuosa attività legislativa di questi giorni, volta a contrastare, anche nel settore della giustizia civile, la diffusione dell'epidemia, ci porta, dopo il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, una nuova disposizione, l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, in conformità al comunicato stampa comparso nei giorni scorsi sul sito del Governo, sposta in avanti al 15 aprile la scadenza del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria, già fissata al 22 marzo, ed al 30 giugno la scadenza del c.d. «periodo cuscinetto», in cui è affidata ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure dirette in buona sostanza ad evitare assembramenti e, così, a limitare il rischio del contagio.
Non si tratta, tuttavia, come era sembrato dall'annuncio, di un semplice spostamento dei termini di efficacia del precedente decreto-legge, bensì di una organica disposizione che riprende il suo contenuto, ma con importanti chiarimenti e specificazioni, che ne migliorano la qualità tecnica, così da rendere più chiare le ricadute sull'attività dei protagonisti della giustizia civile.
Il nuovo articolo 83, in particolare, dispone, come il precedente decreto-legge, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, fino al 15 aprile, come si diceva. Viene però opportunamente chiarito — ed è una novità rispetto alla norma precedente — che la sospensione riguarda anche l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Per questo aspetto la nuova disposizione si rivolge dunque direttamente sia ai giudici civili che agli avvocati, con ovvie ricadute sul personale amministrativo degli uffici giudiziari: ai giudici dice che il termine per il deposito dei provvedimenti già incamerati slitta a dopo il 15 aprile, anche se nulla impedisce il deposito in questo periodo, tanto più in forma di deposito telematico: anzi, anche presso la Corte di cassazione, dove il processo telematico ancora non funziona, si è adottata la soluzione di consentire il deposito delle minute per posta elettronica, fermo restando che esse dovranno poi essere comunque sottoscritte in cartaceo; agli avvocati dice in sintesi che nessun atto potrà scadere fino al 15 aprile (tanto dal versante della giurisdizione contenziosa, quanto da quello della giurisdizione volontaria) e spiega che ciò vale:
Altra cosa importante che non c'era nel decreto-legge dell'8 marzo: la sospensione riguarda anche lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ed in quelli di negoziazione assistita.
Un ulteriore chiarimento è offerto con riguardo ai termini a ritroso. Immaginiamo un giudizio di cognizione ordinaria con udienza di prima comparizione fissata a giovedì 30 aprile, con termine per la costituzione del convenuto, fissato ai sensi dell'articolo 166 c.p.c. a 20 giorni prima: quel termine, calcolato a ritroso, andrebbe a scadere il 10 aprile, e quindi onererebbe l'avvocato del convenuto dello svolgimento di un'attività ricadente nel periodo di sospensione. Opportunamente, quindi, il nuovo decreto precisa che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Nell'esempio fatto, dunque, il giudice dovrà posticipare l'udienza in modo da consentire al convenuto di costituirsi tempestivamente dopo lo spirare del periodo di sospensione.
Rimangono ferme le eccezioni alla sospensione già previste dal precedente decreto, che però riguardano casi perlopiù quantitativamente poco rilevanti: taluni procedimenti dinanzi al tribunale dei minori; cause alimentari; cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ma solo in caso di motivata situazione di indifferibilità; trattamenti sanitari obbligatori; aborto; ordini di protezione; convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.
Qualche perplessità desta (ancor più oggi, che è espressa la sospensione del processo di esecuzione) la ricomprensione tra i procedimenti sottratti alla sospensione, ossia tra quelli che si trattano, perché urgenti, delle sospensive della sentenza di primo grado impugnata in appello (artt. 283 e 351 c.p.c.) e della sentenza di appello impugnata per cassazione (art. 373 c.p.c.): difatti, visto che in questo periodo sono sospesi anche i processi esecutivi, è difficile immaginare situazioni di reale periculum in mora. Gli avvocati che abbiano nel periodo di sospensione un'udienza fissata ai sensi dell'articolo 351 o dell'articolo 373 c.p.c., perché l'avevano chiesta (o perché era stata chiesta da controparte) quando l'epidemia era ancora da venire, si trovano dunque a dover comparire. Non sembra però vi sia ostacolo a che essi, se lo ritengono, formulino istanza di rinvio.
Sono infine esclusi dalla sospensione tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti: occorre ovviamente in tal caso una apposita istanza di parte ed un conseguente provvedimento del giudice.
Sia nel precedente che nell'ultimo decreto-legge è previsto lo svolgimento dell'udienza civile mediante collegamenti da remoto: e chissà che l'emergenza coronavirus, una volta conclusa, non ci lasci uno strumento di razionalizzazione della celebrazione dell'udienza.
Clicca sul banner in Homepage per scoprire la sezione di informazione gratuita messa a disposizione da Giuffré Francis Lefebvre al fine di mantenere costantemente aggiornati i professionisti del settore legale e fiscale sulle novità normative legate all'emergenza del Coronavirus. |