Il socio accomandante può essere nominato amministratore provvisorio della s.a.s.
18 Marzo 2020
Il socio accomandante di s.a.s. può essere nominato amministratore provvisorio di una società in accomandita semplice rimasta senza soci accomandanti, purchè si limiti agli atti di ordinaria amministrazione. Il divieto di immistione del socio accomandante, sancito in via generale dall'art. 2323 c.c., può subire una deroga, in ipotesi eccezionali e per far fronte a una situazione straordinaria e temporanea: in tali casi, l'accomandante può essere nominato amministratore provvisorio, con la duplice limitazione, temporale, essendo la sua attività destinata a concludersi in un periodo predefinito, e dei poteri, essendo l'amministrazione provvisoria destinata ad avere ad oggetto esclusivamente l'ordinaria amministrazione della società.
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