Covid-19 e giustizia civile: le nuove misure urgenti emanate con il decreto “CuraItalia” (d.l. 17 marzo 2020 n. 18)

18 Marzo 2020

In GU n. 70/2020 è stato pubblicato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020 n. 70) - recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione - prevede misure urgenti principalmente, ma non esclusivamente, in materia di:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;

- sostegno economico delle famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;

- sostegno economico all'occupazione ed ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio;

- regolamentazione della giustizia civile, penale, tributaria, militare, amministrativa e contabile.

Il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 è composto da ben 127 articoli, lunghi, articolati, complessi e di non facile lettura per l'interprete - ormai abituato ad atti redatti mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e/o la fruizione e, cioè, che consentono sia la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti citati, sia la navigazione all'interno dell'atto stesso - anche per il continuo rinvio ad altre norme mediante il loro richiamo, quasi sempre senza alcun altra indicazione.

L'art. 83 è quello dedicato alle “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.

La scelta di inserire in un solo articolo le disposizioni in materie sì diverse quali quelle della giustizia civile e quella penale - in quanto quelle in materia tributaria e militare si applicano, in virtù del comma 21, solo “in quanto compatibili” - da un lato non agevola la lettura della norma e dall'altro è in contrasto con la scelta di disciplinare separatamente le misure emesse in altre materie quali quelle della giustizia amministrativa (art. 84) e della giustizia contabile (art. 85).

Tante le disposizioni che riguardano il settore civile.

Udienze

Le udienze di tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1).

Sospensione dei termini processuali

I termini processuali di tutti i procedimenti civili sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e, cioè, per 38 giorni e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione (comma 2).

Sono stati abrogati espressamente gli articoli 1 e 2 d.l. 8 marzo 2020 n. 11 (comma 22), che pur tanti problemi applicativi avevano causato agli interpreti per la prevista sospensione dei termini processuali per i soli procedimenti civili (e penali) in corso con udienza fissata tra l'8 ed il 22 marzo 2020.

La vigente disposizione, quindi, produce oggi lo stesso effetto della sospensione feriale dei termini processuali, di cui all'art. 1, comma 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, ma a differenza di essa si applica a tutti i procedimenti civili e, quindi, senza le esclusioni previste dall'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742.

Sono quindi esemplificativamente sospesi i termini (senza alcuna presunzione di completezza e/o esaustività) per:

  • la proposizione delle domande giudiziali, vuoi con ricorso, vuoi con atto di citazione;
  • il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
  • l'invio delle bozze di CTU e delle note di replica alle bozze di CTU, di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c.;
  • il deposito delle CTU, di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c.;
  • il deposito di memorie autorizzate, comparse conclusionali e note di replica;
  • il deposito di sentenze;
  • la proposizione di impugnazioni (opposizione, appello, ricorso per cassazione, revocazione);
  • la riassunzione dei giudizi sospesi ed interrotti;
  • la riassunzione dei giudizi innanzi al giudice competente ed in sede di rinvio;
  • la proposizione dei procedimenti esecutivi.

Nel caso in cui i termini processuali sono a ritroso e ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, il giudice deve differire l'udienza e le attività da cui decorrono in modo da consentirne il rispetto.

Eccezioni

Le precedenti disposizioni (rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini processuali) non si applicano (comma 3) ai seguenti casi:

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, di cui all'art. 35 l. 23 dicembre 1978 n. 833;
  • procedimenti relativi alla richiesta di interruzione della gravidanza, di cui all'art. 12 l. 22 maggio 1978 n. 194;
  • procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
  • procedimenti relativi alla sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.;
  • procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado, di cui all'art. 373 c.p.c.;
  • tutti i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in questo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

I capi degli uffici giudiziari, nel periodo di sospensione dei termini processuali e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, possono adottare le misure per lo svolgimento delle attività (comma 6) che sono quelle previste dal successivo comma 7, lettere a, b, c, d, e, f, h e di cui subito si dirà.

Periodo cuscinetto

I capi degli uffici giudiziari, per il periodo cuscinetto compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, sentiti sia l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione che il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (comma 6).

I capi degli uffici giudiziari, per assicurare tali finalità, possono adottare (comma 7) le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con provvedimento del 10 marzo 2020, ha individuato i collegamenti utilizzabili per lo svolgimento da remoto delle udienze civili (e delle udienze penali) in attuazione di quanto previsto dall'analoga previsione di cui all'art. 2, comma 2, lett. f) e 7 d.l. 8 marzo 2020 n. 11.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

I termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti emessi dai capi degli uffici giudiziari sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 e, cioè, per 114 giorni, ma soltanto nell'ipotesi in cui i provvedimenti emessi dai capi degli uffici giudiziari precludano la presentazione della domanda giudiziale (comma 8).

Legge Pinto ed equa riparazione

Il periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 non si considera ai fini del computo dell'irragionevole durata del processo e della conseguente maturazione del diritto all'equa riparazione, di cui all'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 (comma 10).

Deposito degli atti introduttivi dei giudizi

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 gli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, devono essere depositati esclusivamente mediante modalità telematiche (comma 11, prima parte).

Tale disposizione:

  • si applica agli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti, di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (Tribunale e Corte di Appello);
  • non si applica, di converso, agli uffici che non hanno la stessa disponibilità (Giudice di Pace e Suprema Corte di Cassazione).

Contributo unificato e anticipazione forfettaria

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 il contributo unificato, di cui all'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e l'anticipazione forfettaria, di cui all'art. 30 del medesimo decreto, relativi al deposito degli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti, di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, sono pagati esclusivamente con sistemi telematici anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (comma 11, seconda parte).

Sospensione dei termini di mediazione e negoziazione assistita

I termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti:

  • di mediazione, ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
  • di negoziazione assistita, ai sensi del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014 n. 162;
  • di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti;sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in caso di contemporanea sussistenza di due condizioni:
  • che siano stati promossi entro il 9 marzo 2020;
  • che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale (comma 20, prima parte).I termini di durata massima dei medesimi procedimenti sono conseguentemente sospesi per lo stesso periodo (comma 20, seconda parte).

Previsione

E' facile prevedere che:

  • le autorità sanitarie regionali, che dovranno necessariamente essere consultate dai capi degli uffici giudiziari, nel periodo cuscinetto compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, vista l'eccezionale gravità dell'attuale situazione sanitaria, non autorizzino la riapertura degli uffici giudiziari;
  • i capi degli uffici giudiziari - vista la difficoltà materiale sia nella selezione a monte delle cause che possono essere trattate vuoi con svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto, vuoi mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, sia per la comunicazione ai difensori dell'operata scelta, sia del rispetto del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti - adottino in maniera generale la misura prevista dall'art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e, cioè, il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020;
  • l'attività giudiziaria, anche per la sospensione feriale dei termini dall'1 al 31 agosto, di cui all'art. 1, comma 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, riprenderà effettivamente soltanto nel mese di settembre 2020.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.