La domanda di protezione internazionale sospende l’efficacia del decreto di espulsione precedentemente emesso

Redazione scientifica
19 Marzo 2020

Laddove la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta a seguito della pronuncia del decreto di espulsione, quest'ultimo non subisce alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma resta sospeso nella sua efficacia.

È il principio affermato dalla Suprema Corte decidendo sul ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'accoglimento, da parte del Giudice di Pace di Crotone, dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero. Secondo il Giudice, la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente doveva prevalere rispetto al provvedimento di espulsione, anche se antecedente rispetto alla suddetta domanda.

Il principio. Il Ministero sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 286/1998, 33 e 7 d.lgs. n. 25/2008 osservando che il giudice chiamato a decidere sull'impugnazione del decreto di espulsione deve controllare unicamente l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione. Conseguentemente, la domanda di protezione internazionale proposta successivamente risulta irrilevante e non giustifica la caducazione del provvedimento in questione.
La doglianza trova condivisione da parte della Suprema Corte che ricorda come la giurisprudenza si sia già espressa in tale direzione «assumendo come irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale».
Riepilogando gli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi sul tema e il contesto normativo, il Collegio cristallizza il principio secondo cui «nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta a seguito della pronuncia del decreto di espulsione in danno del medesimo, detto decreto non è colpito da alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma è solo sospeso quanto alla sua efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 8, non può, in ragione di tale domanda, pronunciarne l'annullamento».
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio della causa ad altro Giudice di Pace.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.