Il pagamento delle utenze domestiche e dell'indennità non regolarizzano l'occupazione abusiva
19 Marzo 2020
Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano confermato la condanna di Tizia del delitto di occupazione abusiva di un immobile di proprietà del Comune, condannandola per l'effetto alla pena di euro 500 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Avverso tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al comprovato rapporto instaurato tra l'imputato e l'ente supposto proprietario. In particolate, secondo la difesa, il pagamento delle utenze domestiche unitamente alla indennità di occupazione e il rilascio all'imputata di certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato erano circostanze che attestavano la successiva regolarizzazione del rapporto locativo, del quale la Corte territoriale non aveva preso atto. Infine, l'occupante eccepiva la violazione di legge in quanto la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione che l'occupazione era avvenuta in stato di necessità. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, deve escludersi che l'unilaterale attività costituita dal versamento di un'indennità ovvero il recepimento di una situazione di fatto quale l'indicazione della residenza o la voltura delle utenze abbiano efficacia sanante di un delitto già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione del medesimo a propria stabile dimora. Si è in presenza, dunque, di situazioni che non implicano alcuna regolarizzazione amministrativa dell'avvenuto abuso, comunque insuscettibile di incidere, anche ove sussistente, sulla configurabilità del delitto ex art. 633 c.p. e sulla responsabilità dell'agente. Inoltre, l'illecita occupazione di un immobile non è scriminata dallo stato di necessità nelle ipotesi di difficoltà economica permanente della famiglia. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |