Il condominio ai tempi del coronavirus: riscossione telematica delle quote condominiali
19 Marzo 2020
A causa del COVID-19 (c.d. coronavirus), secondo le ultime indicazione del Governo italiano, in tutta la penisola, ci si può spostare solo per validi motivi: lavoro, salute e necessità. Premesso ciò, per evitare di incorrere in morosità condominiale, i proprietari possono versare le quote condominiali all'Amministratore in maniera telematica?
Tra le attribuzioni dell'Amministratore di Condominio rientra anche quella, ex art 1130 c.c., di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni. Tale previsione va letta necessariamente con le novità introdotte dalla Riforma del 2012, in particolare nella parte in cui ha introdotto l'obbligo per l'Amministratore di aprire e utilizzare un conto corrente (bancario o postale) intestato al Condominio per garantire la tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art. 1129, comma 7, c.c., infatti, "l'Amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio". L'obbligo di utilizzazione del conto è rivolto all'Amministratore e, dunque, non ai singoli condòmini i quali potranno pagare le somme dovute (ad esempio le rate condominiali) anche mediante denaro contante, ma sarà onere dell'Amministratore versarle sul conto corrente affinché resti traccia del pagamento e dell'utilizzo futuro della somma stessa. Premesso quanto innanzi esposto, in risposta al quesito in esame, si osserva che il pagamento degli oneri condominiali può avvenire i diversi modi. Infatti, anche grazie alle recenti tecnologie, come la home banking, cioè quella tecnica che permette di accedere al proprio conto corrente, bancario o postale, dal computer di casa propria od anche dal proprio cellulare, e di effettuare qualunque tipo di operazione bancaria, come pure i bonifici o il pagamento di bollettini postali ecc. Con specifico riferimento al bonifico, tramite l'utilizzo di strumenti online, ad esempio con l'uso della propria home banking, ciò che viene consegnato al condomino adempiente al pagamento è una ricevuta di bonifico, ma non una ricevuta di avvenuta consegna del denaro. In tal caso, però, si precisa che solo la ricevuta rilasciata dal creditore, nel caso di specie dell'Amministratore che agisce come rappresentante del Condominio, costituisce la prova dell'avvenuto incasso. Quindi, qualunque tipo di quota condominiale si stia versando e qualsivoglia tipologia di pagamento si sia utilizzato per adempiere a ciò, il condomino ha sempre diritto a richiedere la ricevuta. Ed ancora, per tale operazione, è necessario che, contestualmente al versamento del denaro, il condomino specifichi la causale del pagamento. In mancanza di una precisa dichiarazione (imputazione della quota ad una determinata spesa), questa somma, in teoria, deve essere imputata prima ad un debito scaduto, se esiste; in caso di più debiti ugualmente onerosi, a quello più vecchio; se non esistono debiti scaduti o garantiti, il pagamento va riferito in maniera proporzionale ai vari debiti, e, nel caso delle spese condominiali, senza differenza tra spese ordinarie o straordinarie. |