Prorogati gli adempimenti fiscali
19 Marzo 2020
Premessa
Con il D.L. n. 18/2020, relativamente agli adempimenti fiscali, è stata disposta la sospensione fino 31 maggio 2020 di qualsiasi attività accertamento, di liquidazione, di controllo, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, fatta eccezione, ovviamente, per le attività di Polizia giudiziaria. Sospesi i termini in materia di interpello, di versamento delle ritenute e di pagamento delle cartelle esattoriali. Per il medesimo periodo è stata disposta la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione nonché divieto di notificare cartelle esattoriali
Con il D.L.17 marzo 2020, n. 18 – entrato in vigore il 17 marzo 2020, nel prendere atto delle difficoltà economiche e finanziarie disposte dal Governo per fronteggiare la nota pandemia che ha determinato, di fatto, il blocco delle attività economiche, fatta eccezione per limitati settori della filiera agroalimentare e farmaceutica, sono stati emanate ulteriori disposizioni al fine di favorire il differimento, tra l'altro, di taluni adempimenti fiscali. Il provvedimento si è reso necessario per evitare che eventuali quanto inevitabili inadempimenti avrebbero determinato a carico dei contribuenti gravose conseguenze, anche di carattere sanzionatorio. Fermo restando la piena condivisone dell'iniziativa legislativa, si tratta, al limite di verificare se i provvedimenti adottati siano sufficienti ovvero meritino di ulteriori modifiche, integrazioni e rettifiche nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del decreto-legge, come è apparso evidente sin dalla prima lettura delle bozze, per evitare ingiustificate e penalizzanti sperequazioni tra tutti i contribuenti i quali, sia pure in misura diversa (e fatta salva qualche eccezione di comportamenti anche immorali) risultano tutti fortemente danneggiati dalla pandemia sul piano produttivo, finanziario e occupazionale.
Ancor prima della pubblicazione del D.L. n. 18/2020 sia l'Agenzia delle entrate sia la Guardia di Finanza hanno bloccato l'attività ispettiva volta alla verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali, inizialmente nelle sole zone del Nord interessate dal Corona virus, successivamente sull'intero territorio nazionale. In particolare, come chiarito con comunicato stampa del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2020, sono state sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). Tali disposizioni sono state ora espressamente formalizzate dal D.L. n. 18/2020 con il quale è stata disposta la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate; Ovviamente, sul piano strettamente giuridico sono stati sollevati alcuni interrogativi ai quali il provvedimento ha dato, in buona parte, una risposta, fermo restando alcuni profili che dovranno essere necessariamente considerati anche in funzione dell'andamento della pandemia. È di tutta evidenza che il blocco delle attività ispettive e di accertamento non può che riverberare effetti sui termini di decadenza nonché sui termini processuali quali, ad esempio, quelli previsti per l'impugnazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento dinanzi al giudice tributario; deposito di memorie e documenti per i procedimenti contenziosi in atto, decorrenza dei termini per le ipotesi per l quali è previsto l'obbligatorietà di esperire preventivamente il reclamo, costituzione in giudizio sia dell'Agenzia delle entrate sia dei contribuenti, decorrenza dei termini in caso di avvio del procedimento di accertamento con adesione, ecc. Fino alla medesima data sono stati sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa nonché per la regolarizzazione delle istanze di interpello. Sono inoltre sospesi i termini:
Sempre con riferimento alle istanze di interpello, se presentate nel periodo di sospensione innanzi citato, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (attualmente al primo giugno 2020 salvo ulteriori proroghe). Per completezza va anche evidenziato che durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria (div.contr.interpello@agenziaentrate.it.).
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignoraredi accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso di chiunque abbia diritto di accedere agli atti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Termini di prescrizione e decadenza
In merito si applica l'art. 12 del D.lgs. 24/09/2015, n. 159. Conseguentemente,le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. La disposizione trova applicazione fino al 31 maggio 2020 (salvo proroghe) in deroga alle norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
Poiché il decreto legge non prevede disposizioni specifiche, allo stato attuale i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante tale periodo è stato fatto divieto all'Agente della riscossione di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 la sospensione era stata prevista, inizialmente soltanto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al 30 aprile 2020.
La sospensione riguarda i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato nonché quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Detta sospensione, limitatamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è stata estesa anche ai seguenti contribuenti:
I versamenti delle imposte e dei contributi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, fermo restando che, ove alla data del 16 marzo 2020 siano stati già versati, è escluso il loro rimborso. Tra le sospensioni, ovviamente rientrano anche quelle relative ai versamenti , scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e quelli conseguenti all'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici. Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. Per tale soggetti, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo a rimborso per i versamenti già effettuati.
Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
A) Fermo restando la sospensione dei versamenti derivanti dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è stata disposta la sospensione degli altri adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Nessuna modifica è stata apportata, per contro, ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
B) Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno conseguiti nel periodo d'imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro è stata disposta la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
C) Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. In particolare è previsto che
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Redditi di lavoro autonomo
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data 18 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 derivanti da lavoro autonomo o da altri redditi nonché da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. È da ritenere, al riguardo, del tutto irrilevante se l'attività sia stata esercitata per l'intero periodo d'imposta o per una frazione per cui non dovrebbe operarsi alcuna proiezione sui dodici mesi. Per poter beneficiare dell'agevolazione è richiesto il rilascio di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai dell'art. 62, D. L. n. 18/2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto devono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
|