La trascrizione al PRA della vendita di un veicolo può essere superata con qualsiasi prova

19 Marzo 2020

Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore.

Il caso. All'esito di un sinistro, il proprietario del veicolo danneggiato conveniva in giudizio il proprietario del veicolo danneggiante e relativa compagna assicurativa.

L'assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore e rilevava che lo stesso non era proprietario al momento del sinistro.

Il giudice di pace accoglieva l'eccezione di parte convenuta. Il tribunale confermava la decisione di primo grado. Parte attrice ha proposto ricorso per cassazione.

La questione, oggetto di disputa, consiste nell'individuare il preciso momento in cui si è perfezionata l'acquisto dell'autovettura in favore dell'attore. Giudice di pace e Tribunale avevano ritenuto inattendibile la prova testimoniale attraverso la quale parte attrice aveva, a suo dire, provato l'accordo verbale di vendita. Entrambi i giudici ritenevano di fare affidamento sulla (successiva) data apposta al contratto di vendita poi registrato al PRA.

Vendita di bene mobile. La S.C. ha spiegato che è vero che i beni mobili possono essere ceduti in forza di contratto verbale, tuttavia, ove vi fosse un contratto scritto successivo è onere della parte che intende far valere la prima data fornire le necessarie prove. Nel caso in questione, i giudici di merito avevano ritenuto non provata la vendita verbale. Si segnala: il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore – Cass. civ., n. 8415/2006.

La capacità a testimoniare è cosa diversa dalla attendibilità del teste. La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità – Cass. civ. n. 21239/2019.

La Cassazione non può valutare l'attendibilità della prova testimoniale. I giudici di legittimità, chiarito che, nei due precedenti gradi di giudizio, la prova testimoniale era stata ritenuta inattendibile, spiegato che la decisone, correttamente motivata, non poteva essere rivalutata in cassazione hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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