Non basta la scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino per costruire una veranda a distanza minore di quella legale
20 Marzo 2020
I comproprietari di un appartamento convenivano in giudizio Sempronio, proprietario dell'unità abitativa sita al piano terra dell'immobile, chiedendo che fosse condannato a demolire la veranda tamponata con murature e vetrata, in quanto edificata in violazione delle distanze dal confine con l'area cortilizia degli attori nonché in violazione delle disposizioni sulle vedute. Costituendosi in giudizio, Sempronio evidenziava che la tettoia, poi tamponata con la vetrata, era stata realizzata anteriormente all'acquisto dell'immobile e con il consenso del precedente proprietario. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano condannato Sempronio alla demolizione del manufatto. Avverso tale decisione, Sempronio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 ss. c.c. e delle relative norme tecniche di attuazione vigenti all'epoca della costruzione. Inoltre, il medesimo contestava l'erronea interpretazione, da parte della Corte di appello, sia del consenso prestato alla realizzazione del primo intervento sia del rogito successivamente intercorso, essendosi trattato della costituzione negoziale di una servitù apparente, come tale opponibile all'acquirente del fondo servente. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il manufatto oggetto di causa era una costruzione, realizzata in tempi diversi (prima la realizzazione di una veranda e successivamente la chiusura della medesima con infissi in alluminio), costruzione comportante un aumento di superficie utile e di volumetria. Tale costruzione è risultata non conforme alla distanza di cinque metri prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune, nonché, con l'apertura di una veduta direttamente sul fondo confinante, in violazione dell'art. 905 c.c. In merito agli atti compiuti dai precedenti proprietari, la S.C. ha precisato che per una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto - essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo - che dà luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |