Le assenze giustificate e non del lavoratore dovute al Covid-19

20 Marzo 2020

Quando l'assenza del lavoratore, causalmente connessa all'emergenza Covid-19, non comporta il venire meno dell'obbligo di retribuzione?La questione rende necessaria una distinzione tra l'ipotesi in cui la sospensione dell'attività datoriale costituisca la conseguenza dell'ordine dell'autorità pubblica, e quella in cui essa dipenda invece da un'iniziativa del datore...
Quando l'assenza del lavoratore, causalmente connessa all'emergenza Covid-19, non comporta il venire meno dell'obbligo di retribuzione?

La questione rende necessaria una distinzione tra l'ipotesi in cui la sospensione dell'attività datoriale costituisca la conseguenza dell'ordine dell'autorità pubblica, e quella in cui essa dipenda invece da un'iniziativa del datore. Nel primo caso l'assenza del dipendente non può che ritenersi giustificata, non essendo essa imputabile alla volontà di una delle parti contrattuali, sicché, oltre all'adozione di misure di flessibilità organizzativa (c.d. lavoro agile – d.lgs. n. 81 del 2017) ovvero il ricorso a ferie “forzate” e congedi ordinari, il datore dovrebbe individuare ammortizzatori sociali a sostegno del reddito (come la cassa integrazione in deroga, per i settori esclusi da quella ordinaria).

Nel secondo caso, facendo riferimento alle attuali ristrette eccezioni circa le attività commerciali non incluse in quelle sospese in forza del d.P.C.m. dell'11 marzo 2020, non potrebbe essere negato il diritto alla retribuzione al lavoratore che si sia reso disponibile allo svolgimento della propria prestazione, anche mediante modalità alternative ed a distanza. Diversa è invece l'ipotesi in cui l'assenza al timore di contagio del dipendente che, non impossibilitato in ragione di provvedimenti di quarantena, possa spostarsi, essendo ciò garantito ove giustificato da “comprovate esigenze di lavoro”. In mancanza di un preventivo accordo con il datore di lavoro, tale assenza dovrà ritenersi ingiustificata, non configurandosi un'ipotesi di “forza maggiore” ovvero di “adempimento di un ordine dell'autorità pubblica”, con esposizione del dipendente a potenziali conseguenze disciplinari.

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