Dipendente pubblico: decurtazione della retribuzione per assenza dovuta a Covid-19
20 Marzo 2020
Come incidono le assenze di un dipendente pubblico dovute al Covid-19 sulla sua retribuzione? Al fine di poter rispondere al quesito è necessario richiamare l'art. 19 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.
Sulla base di tale normativa d'urgenza è possibile distinguere due ipotesi: qualora l'assenza del dipendente pubblico (assunto presso una delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001) durante il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria (sempre con sorveglianza attiva) essa viene ad essere equiparata al periodo di ricovero ospedaliero, con conseguente percezione dell'intera retribuzione, senza decurtazioni (art. 19, comma 1); fuori da questi specifici casi (art. 19, comma 3), i periodi di assenza dal servizio i quali siano imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, vengono configurati come ordinario servizio prestato a tutti gli effetti di legge, ergo anche ai fini retributivi, sicché non potrebbe essere operata alcuna decurtazione della retribuzione.
Viene meno, invece, per espressa previsione del medesimo decreto legge, l'indennità di mensa. |