Confini tra i fondi: la scrittura privata costituisce un negozio di accertamento vincolante tra le parti
23 Marzo 2020
Tizia conveniva in giudizio i coniugi Caio e Sempronia, chiedendo al giudice di accertare che i convenuti avevano alterato i confini tra i fondi di rispettiva proprietà (fondi donati rispettivamente dal suocero e padre dell'attrice e della convenuta) e di condannare i convenuti - in virtù dell'impegno assunto con scrittura privata dalle parti sottoscritta nel 1988 - a restituire il terreno da loro illegittimamente usurpato, a rilasciare il terreno necessario per completare la strada di accesso all'immobile e, comunque, a dichiarare i convenuti inadempienti agli obblighi dai medesimi assunti con la scrittura privata. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito rigettavano le domande di parte attrice. In particolare, la Corte territoriale condivideva le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello circa il sostanziale rispetto dell'accordo concluso tra le parti con la scrittura privata. Avverso tale decisione, Tizia ha proposto ricorso in Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assume una rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità. Pertanto, in materia di regolamento di confini, ove le parti vi procedano in via amichevole con una scrittura, come nel caso de quo, tale negozio costituisce un negozio di accertamento vincolante tra le parti e ad esso deve darsi la massima rilevanza probatoria per quanto attiene ai confini tra i fondi. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |