Guida alla lettura delle disposizioni del decreto Cura Italia in materia di codice della strada
23 Marzo 2020
Per quanto qui rileva, il decreto, in vigore dallo stesso 17 marzo 2020, nel Capo I (trattasi in realtà di un unico capo) del Titolo V, stabilisce Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19 - Covid-19? - che prevedono soluzioni non sempre cristalline e perspicue.
Con la presente guida s'intende fornire uno strumento d'analisi e orientamento alle disposizioni che ineriscono il codice della strada ai tempi dell'emergenza. L'art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone), al comma 4, prevede che, “in considerazione dello stato di emergenza nazionale”, la circolazione di tutti i veicoli da sottoporre entro il 31/7/2020 a: - accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 c.d.s.); - visita e prova per modifiche alle caratteristiche costruttive (art. 78 c.d.s.); - revisione (art. 80 c.d.s.); - è consentita fino al 31/10/2020.
L'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), stabilisce: - al comma 1, che i termini di tutti i procedimenti amministrativi sono sospesi dal 23/2/2020 al 15/4/2020. Conseguentemente, le PP.AA. sono chiamate ad adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”. Si ritiene rientrino nella previsione anche i termini per la presentazione e la decisione del ricorso al Prefetto, previsti dagli artt. 203 e 204 c.d.s.; - al comma 2, che la validità della patente - quale provvedimento di abilitazione (autorizzazione tecnico-amministrativa) che attesta in capo al titolare l'idoneità alla guida - in scadenza tra il 31/1/2020 e il 15/4/2020, è estesa fino al 15/6/2020.
L'art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento), prevede, invece, che la validità della patente quale documento di riconoscimento equipollente al documento d'identità (sul combinato disposto degli artt. 1 c. 1 lett. d) e 35, comma 2, d.P.R. 28/12/2000 n. 445) in scadenza dal 17/3/2020 è prorogata, salvo che per l'espatrio, al 31/8/2020.
L'art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale), stabilisce: - al comma 1, che, “al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus …, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali”, dal 17/3/2020 al 30/6/2020, in sede di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 201 c.d.s., l'operatore postale proceda alla consegna dell'atto mediante accertamento della presenza del destinatario o di altro consegnatario legittimato al ritiro, senza raccoglimento della firma, con immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato dal destinatario. La firma è apposta dall'agente postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la specifica modalità di recapito; - al comma 2, che “considerati l'evolversi della situazione epidemiologica … e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia”, dal 17/3/2020 al 31/5/2020, in via eccezionale e transitoria, la riduzione del 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, di cui all'art. 202 c.d.s., è estesa al pagamento effettuato (non solo entro 5 giorni) ma fino a 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Tale misura potrà essere ulteriormente estesa con d.P.C.M. In conclusione, merita particolare menzione l'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), che prevede: - al comma 1, il blocco totale delle udienze dal 9/3/2020 al 15/4/2020 (37 giorni), con rinvio d'ufficio a data successiva. Vi rientrano anche le udienze relative al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all'art. 204-bis c.d.s. regolato dall'art. 7 d.lgs. 1/9/2011 n. 150, e di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 205 c.d.s. regolato dall'art. 6 d.lgs. 1/9/2011 n. 150; - al comma 2 stabilisce, per la stessa durata, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Sono pertanto sospesi, i termini stabiliti “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio …, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”. Ove il decorso del termine cominci durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo. In caso di termini computato a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Vi rientrano, quindi, i termini previsti: dai commi 3 e 7 del citato art. 7 d.lgs. 150/2011, per la proposizione del ricorso e per il deposito degli atti da parte della P.A.; dai commi 6 e 8 del citato art. 6 d.lgs. 150/2011, per la proposizione del ricorso e per il deposito degli atti da parte della P.A.; nonché dagli artt. 416 (costituzione del convenuto), 325 (termini per le impugnazioni), 327 (decadenza dall'impugnazione), 436 (costituzione dell'appellato), 369 (deposito del ricorso) e 370 (controricorso) c.p.c.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)
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