Riflessioni in tema di revocatoria e simulazione degli atti costitutivi di fondo patrimoniale

23 Marzo 2020

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori compiuto in frode a quest'ultimi non è di per sé illecito e ad esso non è, dunque, correlata la sanzione di nullità, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia.
Massima

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori compiuto in frode a quest'ultimi non è di per sé illecito e ad esso non è, dunque, correlata la sanzione di nullità, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia.

È di natura assolutamente simulata e deve, dunque, dichiararsi inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale che consenta ai costituenti, al di fuori di ogni controllo giurisdizionale, di disporre dei beni in modo assolutamente discrezionale, svilendo per l'effetto la destinazione familiare del fondo stesso.

I giudizi riguardanti una revocatoria ordinaria e un'azione di responsabilità non hanno comunanza né di titolo né di causa petendi e non si trovano in un rapporto di pregiudizialità, ragion per cui la competenza a decidere l'actio pauliana è del Tribunale individuato secondo i canoni ordinari e non di quello istituito ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 168/2003, e ciò anche quando a quest'ultimo sia stata, nel frattempo, devoluta l'azione di responsabilità dalla quale dipende l'esecuzione della sentenza dichiarativa dell'atto revocato.

Il caso

Il Fallimento di una nota società di costruzioni ligure agisce davanti al Tribunale delle Imprese di Genova ai sensi dell'art. 146 L.Fall. nei confronti di amministratori e sindaci della fallita per il risarcimento del danno conseguente a fatti di mala gestio e perdite di gestione per aver proseguito l'attività dopo la perdita del capitale sociale.

In contemporanea alla suddetta azione, il Fallimento radica dinanzi al Tribunale di Savona, foro dei convenuti, un ulteriore giudizio, avente ad oggetto, tra l'altro, la revocatoria ex art. 2901 c.c., ovvero la declaratoria di nullità, ovvero l'accertamento della simulazione assoluta degli atti costitutivi di fondo patrimoniale.

In diversi casi, infatti, i fondi risultavano non costituiti per ragioni familiari, bensì a distanza di molto tempo dal matrimonio e, piuttosto, precostituiti in chiave protettiva.

Al termine del giudizio, il Tribunale di Savona accoglie le domande del Fallimento, ritenendo, da un lato, provati sia gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sia quelli della simulazione assoluta e, dall'altro lato, infondate le eccezioni avversarie di incompetenza del Tribunale adito, a favore di quello delle imprese.

Le questioni

La sentenza in commento può essere suddivisa, prescindendo dai temi del caso di specie in ordine ai profili probatori, in quattro momenti, riguardanti:

a) la natura a titolo gratuito degli atti costitutivi di fondo patrimoniale, ogni qualvolta l'entità dell'apporto conferito sia visibilmente eccedente i bisogni della famiglia e ricomprenda invece pressoché l'intero patrimonio dei disponenti;

b) la deducibilità di una nullità della causa, laddove il negozio sia all'evidenza destinato a frodare i creditori;

c) l'ammissibilità di una pronuncia di simulazione assoluta laddove l'istituto del fondo patrimoniale sia visibilmente abusato, in virtù di tutta una serie di circostanze, le quali dimostrino che i coniugi non avevano, né avrebbero potuto avere, in ragione di siffatte circostanze, intenzione di voler effettivamente porre in essere un fondo patrimoniale e di voler effettivamente sopperire con ciò ai bisogni della famiglia;

d) la competenza del Tribunale delle Imprese a decidere su un'azione revocatoria proposta a latere di un'azione di responsabilità.

Le soluzioni giuridiche

Il profilo sub a) costituisce ormai un dato acquisito, e ripetutamente la stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass., Ord., 12.11.2018 n. 2899,; Cass., Ord., 09.10.2015 n. 20376; Cass., 12.12.2014 n. 26223; Cass., 29.04.2009 n. 10052; Cass., 7.10.2008 n. 24757) ha qualificato come gratuiti gli atti di conferimento in un fondo, esaustivi del patrimonio del disponente.

Il profilo sub b) è più interessante, poiché getta lo sguardo sulla delicata questione se, nel nostro ordinamento, un negozio funzionale a frodare la ragione dei creditori possa considerarsi affetto da nullità, ovvero privo di causa meritevole di tutela, ovvero contrario a norme imperativa: in particolare, se tale sia il disposto di cui all'art. 2740 c.c.. E su questo punto, il Tribunale ha ritenuto di sposare la tesi tradizionale, secondo la quale una tale nullità non potrebbe essere dedotta.

Ma è soprattutto il profilo sub c) che richiama l'interesse del giurista, poiché, se da un lato si nega la nullità, per le ragioni appena richiamate, dall'altro lato si offre la dovuta tutela ai creditori frodati attraverso la pronuncia di simulazione assoluta degli atti dispositivi, di cui al fondo patrimoniale.

Ed infatti, a questo riguardo il Tribunale ha valorizzato tutta una serie di circostanze in fatto (quali l'età dei disponenti, l'età della prole, il tempo della costituzione, il regolamento assolutamente liberale circa la sorte dei beni confluiti) per sanzionare l'abuso del fondo patrimoniale, all'evidenza non voluto come tale dai disponenti.

Il tema è di assoluto interesse e verosimilmente, di riflesso, finirà per generare un maggiore ricorso ad altri istituti tipici della segregazione patrimoniale, quali in primis il trust. Il che, sia detto per inciso, rappresenterebbe per il sistema un passo in avanti.

Ed infatti, mentre l'utilizzo abusivo del fondo patrimoniale è una stortura in sé, il trust si fonda su una effettiva terzietà del patrimonio segregato, non più a disposizione dei conferenti (in trust), ma gestito da un terzo in autonomia: il trustee.

Sotto il profilo sub d), come noto, il D. Lgs. n. 168/2003 ha istituito all'interno delle Corti d'Appello indicate all'art. 1, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e di impresa.

Osservazioni

L'art. 3 del Decreto, nel determinare le materie di competenza delle sezioni specializzate, sancisce al terzo comma, la competenza delle stesse anche“per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli indicati ai precedenti commi uno e due (Cass., 30.07.2018 n. 20059).

La giurisprudenza di legittimità, investita dell'interpretazione delle “ragioni di connessione” di cui al citato art. 3, comma 3, D. Lgs. 168/2003, ha ritenuto che debba ricorrere l'esistenza di una connessione “per subordinazione o forte(artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.) per fondare la vis attractiva del Tribunale delle Imprese.

Ed il Tribunale di Savona, nel rigettare l'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, ha fatto proprio anche il recentissimo orientamento consolidatosi nelle corti di merito (oltre a quelle citate in sentenza si legga: T. Venezia, 19.06.2019), secondo cui la competenza del Tribunale delle Imprese si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale.

E poiché – afferma il Tribunale – “i giudizi riguardanti una revocatoria ordinaria e un'azione di responsabilità non hanno comunanza né di titolo né di causa petendi e non si trovano in un rapporto di pregiudizialità”, la competenza a decidere l'actio pauliana è del Tribunale individuato secondo i canoni ordinari e non di quello istituito ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 al quale è stata, nel frattempo, devoluta l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.

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