Esterovestizione societaria: l'obbligo dichiarativo è subordinato alla stabile organizzazione in Italia?

23 Marzo 2020

L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000, sussiste se l'impresa abbia stabile organizzazione in Italia, che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi

L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000, sussiste se l'impresa abbia stabile organizzazione in Italia, che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.

Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto di sequestro preventivo della somma di oltre 4,6 milioni di euro a carico di P.M., indagato del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000, ovvero omessa dichiarazione; il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza difensiva e confermava il provvedimento cautelare de quo. In sintesi, secondo la prospettazione accusatoria, la società legalmente rappresentata dall'indagato avrebbe avuto una mera sede di comodo a Malta ma, in realtà, sarebbe stata operante in Italia e, precisamente, a Napoli; donde, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale 2014, effettuata al precipuo fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avrebbe consentito la sottrazione all'imposizione fiscale di elementi attivi pari ad oltre 16 milioni di euro, per una evasione IRES conteggiata in oltre 4,6 milioni.

La difesa. Avverso l'ordinanza reiettiva ricorreva per Cassazione l'indagato, lamentando erronea applicazione ed inosservanza della norma incriminatrice di cui al predetto articolo 5, sotto due differenti profili: in primis, con riferimento all'articolo 73 del D.P.R. 917/86 e, più precisamente, in relazione alla valutazione afferente la sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo in Italia; in secundis, con precipuo riguardo alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

La stabile organizzazione nel territorio nazionale. Risulta essere principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero – la cui omissione integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 – sussiste se l'impresa abbia stabile organizzazione in Italia, che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi. Orbene, nel caso di specie, osservano i Supremi Giudici, a fronte di un consiglio di amministrazione composto da soggetti residenti in luoghi diversi e con decisioni assunte in video conferenza, il tribunale ha valorizzato, ai fini della verifica del luogo ove abbia operato il centro direttivo ed amministrativo della società, il luogo in cui risieda e lavori il consigliere che abbia impartito le direttive dell'operazione rispondente allo scopo costitutivo della società, identificato nell'odierno ricorrente. Donde, in Italia – e precisamente a Napoli – si è svolta la maggior parte dell'attività economica contestata, con impiego del maggior numero di dipendenti e con la presenza degli uffici realmente operanti, a fronte invece di una meramente formale ed artificiosa sede societaria maltese.

L'esterovestizione della società: stabile organizzazione occulta e società schermo. Nell'ambito di operazioni di esterovestizione, le società estero vestite non sono, per ciò soltanto, necessariamente prive della loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabili come schermi, ovvero enti artificiosamente costruiti. Infatti, possono rientrare nel fenomeno della esterovestizione sia forme societarie del tutto apparenti – c.d. società schermo, come tali del tutto fittizie – sia altre forme comunque dotate di una propria autonomia giuridica ed operativa. In altri termini, è ben possibile che quando l'attività economica svolta da una impresa non residente è nascosta al fisco italiano, non si è al cospetto per ciò solo di una società schermo, ovvero artificiosamente creata, bensì di una stabile organizzazione occulta che si configura quando un'impresa estera, avendo una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua la sua attività mediante una organizzazione di persone e di mezzi, ma senza dichiarare i relativi proventi dalla stessa generati e ad essa direttamente imputabili. Laddove, invece, ove la persona giuridica estera sia artificiosa, ossia in concreto priva di autonomia, essa rappresenterà solo uno schermo attraverso il quale l'amministratore agisce come effettivo titolare. In entrambi i casi, potendo parimenti parlarsi di esterovestizione, sarà legittimo il ricorso a misure cautelati ablative del profitto dell'operazione illecita.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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