Tutela del consumatore e foro competente
23 Marzo 2020
Di recente le Sezioni Unite, con decisione del 19 febbraio 2020 n. 4247, hanno statuito che se l'avvocato ha svolto attività giudiziale, in sede civile, dinanzi al giudice di primo grado e dinanzi al giudice di appello, a quest'ultimo deve essere devoluto il contenzioso per conseguire il pagamento delle competenze professionali, cumulativamente azionate. La competenza del giudice di secondo grado permane anche se il cliente è da considerarsi “consumatore” ovvero se, in tal caso, la causa deve essere radicata presso il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è riposta la residenza del cliente, originariamente patrocinato.
La sentenza richiamata nel quesito pone un problema più volte affrontato in sede di legittimità, anche a Sezioni Unite. Sulla scia di precedenti pronunce, le S.U. stabiliscono che la competenza per il contenzioso per conseguire il pagamento delle competenze professionali, cumulativamente azionate, spetta la giudice che ha conosciuto per ultimo della causa, nella specie la Corte d'appello. Nel caso specifico bisogna chiedersi quale ruolo svolga la riserva di competenza del foro di residenza del consumatore dettata dal d.lgs. n. 206/2005, art. 33, comma 2, lett. u, a mente del quale si considerano vessatorie le clausole tese a: «u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore». Il dettato delle Sezioni Unite, che si base su di una puntuale analisi della normativa di cui alla legge n. 794/1942 (art. 28) e d.lgs. n. 150/2011 (art. 14), sembra indirizzare il cumulo delle pretese, relative ai vari gradi di giudizio, presso il giudice che da ultimo ha conosciuto della causa. Orbene, il dettato della legge 794/1942 e d.lgs. 150/2011, ha come presupposto un principio generale che consiste nel dovere di non appesantire la posizione del debitore con l'instaurazione di più giudizi distinti. Se questo, come mi sembra, è lo spirito delle norme (come anche indicato dalla posizione giurisprudenziale, peraltro condivisibile e aderente ad un consolidato orientamento), si potrebbe ritenere che queste debbano prevalere financo sul foro esclusivo del consumatore. D'altra parte, la ratio della norma che individua come esclusivo il foro del consumatore ha lo scopo, appunto, di facilitare la difesa e la posizione del consumatore stesso che si trovi chiamato in giudizio da un non consumatore. La normativa di cui al d.lgs. n. 206/2005 è, evidentemente, norma speciale che dovrebbe in ogni caso prevalere e, se così fosse, si dovrebbe concludere per la prevalenza del foro del consumatore. D'altra parte, anche la normativa richiamata dalla legge 794/1942 e d.lgs. 150/2011, come interpretata dalla Suprema Corte, può essere identificata come norma di carattere speciale nel caso in cui si debba agire per richiedere cumulativamente il pagamento di compensi per attività giudiziaria svolta presso più corti. La competenza dell'ultimo giudice che ha conosciuto della controversia presuppone, appunto, che il giudice adito per decidere sul pagamento del compenso sia, quindi, l'ultimo che ha deciso della causa, che sarà giudice probabilmente diverso da quello del foro relativo alla residenza del consumatore. Ma anche considerando le due normative speciali si deve considerare come la tutela del consumatore sia fonte inderogabile e non solo speciale, tanto da far propendere per l'applicabilità di tale normativa anche in questo caso e ritenere, dunque, competente il tribunale del luogo di residenza del consumatore e non la corte d'appello che per ultima abbia conosciuto della causa. In questo senso sembra esprimersi anche Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485. Ma così facendo verrebbe travolta la normativa speciale esaminata dalla S.U. che attrae la competenza innanzi all'ultimo giudice, qualora si ritenga di agire in virtù della legge 794/1942 e d.lgs. 150/2011, piegandole al foro competente in ragione della residenza del consumatore che si identificherebbe nel tribunale e non nella corte d'appello, appunto, in questo caso, ultimo giudice che ha deciso la controversia. Si potrebbe ritenere, allora, che dalla stessa pronuncia delle S.U. si evinca che la competenza dell'ultimo giudice che ha conosciuto la causa debba prevalere in ogni caso, qualora si instauri un procedimento ai sensi della legge n. 794/1942 e d.lgs. n. 1150/2011, mentre il foro del consumatore prevarrà qualora si voglia instaurare un autonomo procedimento monitorio ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. sulla base dell'applicazione dell'art. 637 c.p.c., rispetto al quale la normativa posta a tutela del consumatore è certamente norma speciale e prevalente. Ciò è anche quanto sembra evincersi dal tenore della motivazione della Suprema Corte nella formulazione dei quesiti di diritto che pongono in alternativa il foro del consumatore con l'attrazione al foro dell'ultimo giudice che ha conosciuto della causa, a seconda del procedimento che si intenda scegliere. La questione, peraltro, non è di facile e certa soluzione tanto che la scelta dell'una o dell'altra posizione corre sempre il rischio di incontrare le censure del giudice adito, come si evince anche dal fatto riportato nella sentenza della Suprema Corte che ha dovuto esprimersi a sezioni unite, proprio per la complessità della materia e per le diversità di vedute. A parere di chi scrive ritengo che il foro del consumatore debba prevalere comunque, a prescindere dal rito che si intenda utilizzare per il recupero del credito derivante dall'attività professionale, trattandosi di norma non solo speciale ma inderogabile a tutela del consumatore, quale soggetto “debole”. Tuttavia, per evitare censure, sarà, allora, opportuno instaurare un procedimento monitorio e non il procedimento speciale previsto dalla legge n. 794/1942, come modificata dal d.lgs. 150/2011, ottenendo il medesimo effetto recuperatorio; infatti, anche in seno al procedimento monitorio, si potrà domandare il pagamento di una molteplicità di compensi professionali riferiti ai diversi gradi di giudizio, senza bisogno di instaurare separati procedimenti. È vero che il procedimento di cui alla legge 794/1942 e d.lgs. 150/2011 sarà effettivamente più snello (dovendo essere introdotto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.) ma bisogna considerare anche che, sempre ai sensi del d.lgs. 150/2011, l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo seguirà sempre il rito abbreviato di cui all'art. 702-bis e ss. c.p.c.
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