Il contagio in occasione di lavoro è infortunio
23 Marzo 2020
Quali conseguenze derivano dal contagio da Covid- 19 del lavoratore sul luogo di lavoro?
Il d.P.C.m. n. 70 del 17 marzo 2020, all'art. 42, comma 2, prevede, sia per il lavoro privato che pubblico, l'equiparazione ad un infortunio sul lavoro delle ipotesi in cui sia accertata l'infezione da Covid-19 del dipendente “in occasione di lavoro”. La tutela dell'infortunato è subordinata alla redazione di un certificato medico il quale deve essere inviato telematicamente all'INAIL.
Sembra opportuno rammentare il significato attribuito dalla giurisprudenza alla condizione posta nella disposizione prefata: nella nozione di “occasione di lavoro”, infatti, rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone ed al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della stessa. Rimane escluso il c.d. rischio elettivo, ossa tutto ciò che risulti estraneo e non attinente all' attività lavorativa, costituente la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario del lavoratore, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, con in rapporto con lo svolgimento della prestazione (cfr.: Cass., ord. n. 7649 del 2019).
Le prestazioni dell'INAIL, nei casi accertati di infezioni da Covid-19 in occasione di lavoro, saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortuna. Tale evento, sebbene equiparato ad un infortunio, non viene computato ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli artt. 19 e ss., decreto del Ministero del lavoro del 27 febbraio 2019.
Sulla questione si rinvia alla nota INAIL n. 3675 del 17 marzo 2020. |