Giustizia minorile: la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 2, comma 3, del d.lgs n. 121 del 2018
25 Marzo 2020
Massima
È incostituzionale l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della Legge 23 giugno 2017, n. 103. Il caso
Il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria in funzione di Magistrato di sorveglianza, investito dell'istanza di applicazione della misura della detenzione domiciliare di un detenuto condannato alla reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso e detenzione di armi aggravato ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio circa la legittimità dell'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti di condannati minorenni. L'istante, condannato in via definitiva alla pena di 5 anni di reclusione, chiedeva l'applicazione della misura penale di comunità con riferimento alla residua pena da espiare, di poco più di un anno, come determinata nell'ordine di esecuzione. Il giudice adito, considerata l'operatività della recente disposizione che prevede l'applicazione dell'articolo 4-bis commi 1 e 1 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) ai fini della concessione della richiesta misura, riteneva, d'altra parte, che questa violasse diverse norme costituzionali. Dal momento che ne ricorrevano i presupposti e nel giudizio a quo la detenzione domiciliare avrebbe potuto essere concessa solo in ipotesi di collaborazione con la giustizia (art. 4-bis, comma 1, ord. pen.) quantomeno offerta se oggettivamente impossibile o irrilevante (ai sensi dell'art. 4-bis comma 1-bis) rimaneva esclusa la possibilità di valutare nel merito la richiesta e ciò, si riteneva, in contrasto in primis con la prescritta eliminazione degli automatismi di cui alla legge delega, ma non solo. Con l'ordinanza di rimessione si è in particolare dedotto che la recente normativa si porrebbe in contrasto con i principi di cui alla legge delega introducendo degli automatismi vietati in violazione dell'art. 76 Cost., che impedirebbe delle valutazioni atte a conseguire le preminenti finalità di recupero e risocializzazione che dovrebbero presiedere la materia in violazione degli artt. 2, 3, 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost e che non rispetterebbe i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in violazione dell'art. 117 c. 1 Cost. Per l'Avvocatura dello Stato la disposizione censurata avrebbe, invece, natura meramente ricognitiva di una disciplina già esistente (art. 4 comma 4 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152) e un'eventuale accoglimento della questione non inciderebbe sulla sua applicazione; comunque la questione sollevata non sarebbe fondata in quanto deriverebbe da una scelta rimessa alla discrezionalità legislativa e ritenuta non irragionevole. La questione
La legge 23 giugno 2017, n. 103, di modifica al codice penale, al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario, ha delegato il Governo (art. 1, comma 82) ad adottare dei decreti legislativi per la riforma dell'ordinamento penitenziario e, in particolare, per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età (art. 1, comma 85, lettera p)) secondo determinati criteri, fra i quali, l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali ed alla semilibertà e l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena (art. 1, comma 85, lettera p)), numeri 5 e 6). In attuazione delle disposizioni della delega è stato adottato il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, contenente la norma sottoposta a scrutinio di legittimità, che assoggetta la concessione delle misure penali di comunità, dei permessi premio e dell'assegnazione al lavoro esterno all'applicazione dell'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Pur nel dichiarato intento di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale e di soddisfare l'esigenza di strutturare una giustizia che tenesse conto delle esigenze di formazione e a “misura” di minore anche in fase di esecuzione della pena, il legislatore delegato avrebbe ribadito una preclusione automatica vietata. Non sarebbe dirimente il fatto che, per l'atteso e da più parti invocato intervento in un settore dell'ordinamento ancora sprovvisto di normativa - in quanto la temporaneità dell'estensione delle norme previste per gli adulti condannati risultava dallo stesso ordinamento penitenziario (art. 79) -, si fosse voluta salva la disciplina di cui all'art. 41-bis individuata dalla stessa legge delega quale limite e criterio generale di orientamento; il richiamo al catalogo di reati ivi contemplato effettuata nella stessa relazione illustrativa del provvedimento legislativo, peraltro riconducibile anche alla disciplina premiale dei collaboratori, non si rivela confacente. D'altra parte, non solo atti internazionali quali la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991) o la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2008)11 ribadiscono la regola secondo la quale la detenzione deve costituire un provvedimento di ultima risorsa ma una valutazione adeguata dell'utilità di una misura restrittiva della libertà ai fini educativi, sarebbe presupposta già dalla Costituzione (riprendendo le considerazioni svolte, con riferimento alla tutela prevista a favore dei minori dall'art. 31 comma 2, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 1996). Se è vero che la Costituzione non individua il soggetto preposto alla detta valutazione, la necessità che le pene debbano tendere alla rieducazione (art. 27, comma 3, Cost.), considerata unitamente al favore per gli istituti di protezione nell'interesse del minore di cui all'art. 31, comma 2, parrebbe imporre il divieto di generalizzazioni che trascurino i problemi educativi di persone che, in formazione, sono ancora alla ricerca della propria identità. La previsione normativa sarebbe, infine, in contrasto con quanto stabilito nella direttiva europea sulle garanzie procedurali nei procedimenti nei confronti di minori (UE) 2016/800 e con il principio di proporzionalità di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea secondo il quale la pena non può essere sproporzionata rispetto all'offesa, anche se arrecata da un minore. Il termine entro il quale conformare l'ordinamento italiano al diritto ad una valutazione individuale (art. 7 della direttiva), alla detenzione disposta solo come misura di ultima istanza (art. 10) al ricorso a misure alternative ogni qualvolta ciò sia possibile (art. 11) scadeva l'11 giugno del 2019. Le soluzioni giuridiche
Chiarito, senza esplicito richiamo all'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo delle cui norme si discute, che la recente normativa, nell'ambito dell'operata riforma, si sostituisce integralmente alla precedente disciplina dettata sul punto dalla legge n. 354 del 1975 e che il carattere innovativo delle disposizioni risulta anche dalla considerazione del suo diverso ambito operativo, la Corte ritiene innanzitutto fondata la questione relativa alla violazione dell'articolo 76. Fatto uso del potere conferito, i principi di speciale protezione per l'infanzia e la gioventù, di individualizzazione del trattamento e di rilievo attribuito alle finalità di recupero e risocializzazione, alla base dell'evoluzione culminata nella Legge Orlando avrebbero imposto che le diverse scelte possibili venissero parametrate sulla duplice esigenza individuata dal delegante. Condizionare (nuovamente) la concessione di benefici al rilascio di informazioni da parte dell'interessato nell'ipotesi vi sia stata condanna per determinati reati di particolare allarme sociale comporta l'introduzione di un meccanismo giudiziale (oltre che una restrizione) che non risulta giustificato dai limiti imposti dalla stessa legge di delega, che fa salva la sola disciplina di cui al 41-bis ord. pen. recante un peculiare regime detentivo in prospettiva riconducibile alla collaborazione di cui al 4-bis esclusivamente per il catalogo di reati per i quali potrebbe essere disposto. Inoltre, la sottesa finalità di umanizzazione della risposta carceraria e valorizzazione degli effetti rieducativi che necessariamente tende ad un'individualizzazione del trattamento si pone in netta antitesi con la preclusione ad un giudizio di “merito” di cui è emersa l'irragionevolezza. L'indice di pericolosità presunto costituito dai reati contemplati dall'articolo 4-bis per i quali l'attualità dei collegamenti con la consorteria criminale poteva essere vinta solo dall'attivarsi di una collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, ha lasciato il posto, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 (sentenza n. 253 del 2019) ad un'accurata valutazione in concreto della sussistenza dei presupposti per la concessione dei permessi premio. Di fatto, la perdurante operatività della detta limitazione avrebbe contribuito a perseguire finalità di preminente prevenzione e difesa sociale in contrasto con il principio di proporzionalità, oltre che con quello di individualizzazione della pena. Nell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, conclude la Corte, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Tale riconosciuta preminenza in una personalità in fieri avrebbe già condotto alla dichiarazione di incostituzionalità, per contrasto con gli articoli 27, comma 3, e 31, comma 2, dell'articolo 659 comma 9 lettera a) c.p.p. per la parte in cui impediva in modo indiscriminato la sospensione dell'esecuzione della pena del minore condannato per alcuni delitti, imponendogli un ingresso in carcere. Le medesime finalità di garanzia della funzione educativa della pena si imporrebbero, allo stesso modo, anche innanzi al Tribunale di sorveglianza e, ciò, conduce alla declaratoria di illegittimità.
Osservazioni
L'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, è stata dichiarata sulla base di un riscontrato contrasto con la legge di delega ma non solo, la Corte ha altresì ritenuto fondata la questione di legittimità relativa alla medesima norma in riferimento agli articoli 27, comma 3, e 31, comma 2. Per giungere a quest'ultima conclusione si è considerato innanzitutto quanto statuito dalla medesima Corte con la sentenza n. 253 del 2019: l'assenza di collaborazione non costituisce più elemento sufficiente per ritenere la mancata dissociazione dal contesto criminale. È così caduta una presunzione assoluta che impediva una valutazione da parte dell'organo giudicante, con i limiti propri della fase esecutiva. Una valutazione che, effettuata nell'interesse di un condannato minorenne, implica tutt'ora il ricorso alla detenzione come ultima risorsa. Non si è, quindi, mancato di fare richiamo alla sentenza n. 90 del 2017, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p., per le considerazioni ivi espresse circa il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa della pena anche se parrebbe altresì degna di nota l'affermazione, parimenti ivi contenuta, circa il fatto che imporre un'esperienza carceraria ad un minore che potrebbe evitarla rischia di comprometterne definitivamente il percorso rieducativo (e non solo di interromperlo). Richiami che contribuiscono ad avvalorare l'opinione che i minori ed i giovani adulti non possano essere trattati alla stregua di beni “confiscabili”.
MAGGIO, La delega in materia penitenziaria, Anpp Speciale, n. 1/17, PESARIN, La giustizia minorile in Italia, in Bocella e Viero (a cura di), Diritti umani e diritto allo sviluppo La promozione dei diritti dei minori da una prospettiva di genere, Milano, 2012. TRIGGIANO, L'evoluzione internazionale della giustizia penale minorile e il processo penale italiano a carico di imputati minorenni: riflessioni a vent'anni dalla ratifica della convenzione dei Diritti del Fanciullo”, Anpp, n. 3/12.
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