La responsabilità civile automobilistica al tempo del coronavirus
26 Marzo 2020
Il settore della responsabilità civile automobilistica è stato toccato dall'emergenza Coronavirus, non solo per gli aspetti di natura giudiziale, come tutti i settori, ma anche per gli aspetti di natura stragiudiziale.
Il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Decreto Cura Italia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020), entrato in vigore il 17 marzo 2020, e composto da 127 articoli, ha infatti avuto impatto sul settore della RCAuto, per quanto previsto dagli artt. 83 e 125 del predetto Decreto.
In particolare, l'art. 83, intitolato “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, al comma 1 dispone che: «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».
Al comma 2 statuisce: «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».
Per quanto concerne la giustizia civile, il comma 3 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 non operano solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
«a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351, e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile».
Il comma 20, infine, statuisce che sempre dal 09 marzo al 15 aprile 2020: «sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del D. Lgs. 04.03.2010 n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolate dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti».
In estrema sintesi, il Legislatore (che era intervenuto nell'ambito della gestione della giustizia, con il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020, che aveva suscitato fondati dubbi interpretativi nella dottrina circa l'ambito della sospensione dei termini), con questo provvedimento ha sgombrato il campo dai dubbi, nel senso che il decorso dei termini per il compimento di “qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” (ivi comprese mediazioni e negoziazioni assistite) è chiaramente sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
In particolare, si è precisato che devono intendersi sospesi, per tale periodo, anche i termini stabiliti: «per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
Si è anche precisato, per i termini che devono computarsi “a ritroso” e che «ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione» deve essere: «differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».
In definitiva, per la RCAuto è tutto rinviato e sospeso quantomeno fino al 15 aprile 2020.
È vero che rimangono delle vere e proprie eccezioni che, per quello che potrebbero riguardare la RCAuto, sono quelle relative ai: “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona” (si pensi al procedimento ex art. 700 c.p.c.: potrebbero essere coinvolti in questa disposizione anche i procedimenti ex art. 696 e 696-bis c.p.c.) e quelle relative: «ai procedimenti di cui agli articoli 283, 351, e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti» (in altre parole i procedimenti volti ad ottenere una sospensiva dell'efficacia esecutiva di una decisione di primo o di secondo grado: anche se, con la sospensione dei procedimenti esecutivi, questa disposizione appare, se non inutile, quantomeno contraddittoria).
In caso di necessità ed urgenza, pertanto, potrebbero essere proposti questi procedimenti.
Vi è tuttavia il problema che, laddove questi procedimenti richiedessero l'espletamento di una CTU medico-legale (come necessariamente si dovrebbe avere in un procedimento exart. 696 e 696-bis c.p.c.) si avrebbe comunque il blocco di queste procedure, stante l'impossibilità di procedere alla visita.
La SIMLA, infatti, in data 9 marzo 2020, ha emesso un comunicato a firma del Presidente Prof. Zoja, nel quale viene precisato che: «Ci è stato richiesto di manifestare l'indirizzo di SIMLA in relazione allo svolgimento delle attività di visite mediche in tutti gli ambiti ordinariamente affidati all'esercizio libero professionale sia su richiesta di privati sia per conto di Imprese di Assicurazione in qualsiasi struttura esse si svolgano». Orbene: «in tutti il territorio nazionale (da DPCM pubblicato il 9 marzo 2020), le visite medico – legali sopra citate (che non rivestono per loro natura caratteri di improrogabile azione a tutela della salute individuale e pubblica) non sono incluse nelle attività consentite. La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni ha già provveduto ad estendere il contenuto della presente comunicazione alla dirigenza di A.N.I.A. e lo inoltra ora anche ufficialmente».
Anche l'INPS, del resto, ha disposto che: «In tutto il territorio nazionale sono sospese le visite medico-legali per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità».
L'art. 125 del D.L. N. 18/2020 invece è intitolato: “Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni”.
In particolare, il comma 2 prevede che: «Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni».
Il comma 3 poi statuisce che: «Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni»
Il comma 2 riguarda il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, contratto a proposito del quale, come prevede l'art. 170-bis comma 1 del CdA, l'impresa di assicurazione: «è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».
Nulla prevede peraltro la norma circa i “rischi accessori al rischio principale” (vedi comma 1-bis dell'art. 170-bis del CdA).
Si potrebbe peraltro pensare ad un'applicazione analogica, visto che tale comma 1-bis prevede che: «la risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli».
Il comma 3 concerne invece i termini da rispettare in tema RCAuto nella procedura di risarcimento ex art. 148 del CdA, «per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone»: tali termini vengono dunque prorogati di 60 giorni fino al 31 luglio 2020 (diventando in pratica di 120 giorni e 90 giorni per i danni a cose e di 150 giorni per i danni alle persone, in luogo degli attuali 60, 30 e 90).
In sintesi se un termine ex art. 148 scade nella finestra temporale tra il 17 marzo ed il 31 luglio 2020, tale termine deve intendersi prorogato di 60 giorni!
La norma non parla della procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del CdA ma, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo che prevede che: «in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' art. 148», riteniamo possa ritenersi applicabile in via analogica anche a tale procedura la proroga dei termini.
Questo anche perché i termini sono i medesimi, anche se previsti da una specifica norma, che è l'art. 8 del d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254.
Questo potrebbe comportare grossi problemi pratici per i danneggiati, soprattutto, per coloro i quali hanno riportato gravi lesioni personali e sono privi di lavoro e comunque di mezzi di sostentamento ed hanno necessità di spese. Anche se la norma concerne invero la quasi totalità dei sinistri auto, che necessitano praticamente sempre di “un intervento del perito” per il danno a cose o “del medico legale” per il danno alla persona.
È altrettanto vero peraltro che una prima valutazione del danno alle cose o del danno alla persona ben potrebbe essere fatta dal perito auto o dal medico legale da remoto sulle carte in loro possesso (cioè senza necessità di accesso presso il luogo ove si trova il veicolo né di visita della persona danneggiata).
Sulla base di tali valutazioni le Compagnie di assicurazione, pertanto, sarebbe in grado di formulare comunque un'offerta sulla scorta della documentazione in loro possesso (quantomeno con una valutazione di “minima”), offerta che poi potrebbe essere eventualmente “rideterminata” una volta che, terminata l'emergenza, si potrà nuovamente tornare a visitare le persone ed a periziare le autovetture.
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