Come noto la situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese ha portato il governo ad adottare una serie di misure volte a regolare il fermo di numerose attività produttive non ritenute essenziali e la loro incidenza sui rapporti lavorativi oltre che a provvedere alla sospendendone dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dal 5 marzo 2020 e fino al prossimo 3 aprile, prevedendo la contestuale possibilità di attivare la didattica on line.
Con riferimento a tale ultimo aspetto infatti si è immediatamente dato avvio all'uso della didattica in modalità telematica e del lavoro agile. La nota del 6 marzo 2020 e la successiva dell'8 marzo sono su tali punti particolarmente chiare ed esplicite.
Tuttavia, a fronte della sospensione delle attività didattiche si è posto il problema della conferma e proroga delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente già in carica prima di tale momento. Ai sensi, infatti, dell'art. 7, sesto comma, del DM 13 luglio 2007, al fine di tutelare la continuità didattica, si prevede che nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare della cattedra ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio. Ne consegue che in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Pertanto, durante il periodo di sospensione il docente supplente è privo di incarico e tale fase non sarà contrattualmente coperta, avendo il lavoratore diritto alla sola conferma del contratto con decorrenza dalla ripresa delle lezioni. Ecco allora che si pone il problema di capire a chi aspetta l'attivazione della didattica on-line. Infatti, sia nel caso di proroga che di conferma del contratto al supplente le scuole dovrebbero attendere la ripresa delle lezioni, operando dunque a posteriori.
A tale evidente e significativa problematica ha inizialmente provato a rispondere la nota dell'8 marzo 2020 la quale in riferimento alle supplenze brevi e temporanee del personale docente, preso atto della specialità della sospensione della didattica in “presenza” e della contestuale attivazione della didattica on-line da parte dei supplenti, stabiliva che nel caso di assenza del titolare della cattedra nel corso della sospensione delle attività didattiche in “presenza” i dirigenti scolastici si sarebbero avvalsi dei supplenti già impiegati in tale modalità didattica nel rispetto della normativa vigente. Tale ultimo punto però poneva appunto un problema di coordinamento con il D.M 13 giugno 2007.
Infine, con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, meglio noto come Decreto Cura Italia, l'esecutivo, oltre a dettare misure volte al sostegno del lavoro, delle famiglie e della sanità, intervenendo nuovamente in materia di supplenze brevi ha approvato una norma ad hoc finalizzata a favorire, da un lato, la continuità occupazionale dei docenti supplenti titolari, appunto, di contratti brevi e saltuari e dall'altro la continuità didattica.
In particolare, l'art. 121 del d.l n.18/2020 prevede letteralmente che: “Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia”.
Con la norma in commento l'esecutivo ha voluto evidentemente salvaguardare i contratti di supplenza in essere prevedendone la continuità anche durante la sospensione delle attività, purchè i docenti siano dotati di strumenti volti a poter avviare e garantire la didattica nella modalità telematica. Inoltre la norma prende espressamente in considerazione anche il personale ATA espandendo anche a tali lavorativi la possibilità della continuità contrattuale.
Se ne conclude che gli istituti scolastici potranno prorogare il contratto di supplenza senza attendere la ripresa delle lezioni.