Nuovi benefici pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto

26 Marzo 2020

L'Inps ha fornito istruzioni applicative circa le modalità della domanda e della fruizione con circolare 9 marzo 2020 n. 34.La portata ampliativa della legge n. 58 del 2019 consiste nell'estendere il beneficio della pensione di inabilità a tutte le patologie asbesto correlate...

La legge 27 marzo 1992 n. 257, nel disporre la cessazione dell'impiego dell'amianto, ha previsto diverse misure di sostegno per i lavoratori (art. 13) e per le imprese (art. 14). Tra le prime, il pensionamento anticipato, ed a tal fine ha distinto:

  • lavoratori affetti da malattie professionali per esposizione all'amianto (comma 7). Per tali lavoratori, subordinati o autonomi, soggetti o non soggetti ad assicurazione obbligatoria Inail, e quale che sia il periodo di esposizione, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria viene incrementato con il coefficiente 1,5, sia ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, sia per il calcolo della pensione stessa.
  • analogo regime per i lavoratori delle miniere e cave di amianto, indipendentemente da malattie professionali (comma 6);
  • lavoratori semplicemente esposti ad amianto; per costoro occorre un periodo di esposizione ad amianto di almeno dieci anni, in attività soggette ad assicurazione Inail. L'art. 47, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv, in l. n. 326 del 2003, ha ridotto il moltiplicatore 1,5 ad 1, 25, ed ai soli fini del calcolo della pensione.

Disposizioni particolari per lavoratori occupati in determinati settori: imprese di scoibentazione e bonifica amianto (art. 1, comma 117, legge n. 190 del 2014, come esteso negli anni dall'art. 1, comma 274, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); addetti alla produzione di materiale rotabile ferroviario (art. 1, comma 277, stessa legge n. 208 del 2015).

La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ha previsto (comma 250) che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Condizioni:

  • cinque anni di contributi nell'intera vita lavorativa, che non siano stati utilizzati per altro trattamento pensionistico (tranne che per l'assegno ordinario di invalidità, che si converte appunto nella pensione di inabilità in virtù del comma 250);
  • non cumulabile con altri benefici pensionistici, né con la rendita Inail;
  • incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, subordinata o autonoma;
  • l'esposizione all'amianto deve essere documentata dall'Inail;
  • nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stabilite, il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Benefici analoghi per la causa di servizio dei dipendenti pubblici.

La legge 28 giugno 2019 n. 58, in sede di conversione del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, ha inserito un art. 41-bis con cui estende il beneficio della pensione di inabilità sopra visto, alle stesse condizioni del comma 250, a tutte le malattie asbesto correlate, in favore dei lavoratori in servizio o cessati dall'attività al 30 giugno 2019.

Il Ministero Lavoro ha dettato la disciplina di attuazione con il d.m. 16 dicembre 2019.

L'Inps ha fornito istruzioni applicative circa le modalità della domanda e della fruizione con circolare 9 marzo 2020 n. 34.

La portata ampliativa della legge n. 58 del 2019 consiste nell'estendere il beneficio della pensione di inabilità a tutte le patologie asbesto correlate.

È perciò opportuna una loro definizione.

L'asbestosi, con cui la legge 12 aprile 1943, n. 455 ha inaugurato una tutela specifica della silicosi e dell'asbestosi, è una fibrosi polmonare, provocata da inalazione di fibre di amianto; si manifesta particolarmente con la presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di corpuscoli dell'asbesto. È una patologia dose correlata: la sua gravità dipende dalla quantità di fibre inalate e dal loro accumulo nel tempo dell'apparato respiratorio; produce inabilità al lavoro ed accorciamento della vita media.

Successivamente sono emerse altre gravissime conseguenze lesive della inalazione di fibre di amianto, con meccanismi di azione del tutto diversi dall'asbestosi: a differenza della fibrosi polmonare che caratterizza l'asbestosi, consistono nella degenerazione neoplastica provocata nei distretti con il quale le fibre vengono a contatto; sono per tale ragione dose indipendenti; possono manifestarsi anche a decenni di distanza dalla cessazione del rischio; hanno esito spesso letale, e costituiscono pertanto delle bombe ad orologeria. Sono le malattie asbesto correlate. Il comma 250 prevede il beneficio solo per alcune, tassativamente menzionate. Ma altre sono elencate nella classificazione ICD-10 (International Classification of Diseases, che è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità OMS-WHO a fini statistici ed epidemiologici, nella sua decima edizione aggiornata al 1994), cui fa riferimento l'Inail (vedi tabella M5.3 della appendice statistica allegata alla relazione Presidente Inail 2012).

Detraendo quelle già menzionate dal comma 250, le ulteriori malattie asbesto correlate che possono dar luogo al beneficio della legge n. 58 del 2019 sono: tumore maligno dell'ovaio, tumore maligno della laringe, tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo, placca pleurica, pneumoconiosi da asbesto, versamento pleurico, salvo altre per le quali la scienza medica accerti la correlazione con l'asbesto.

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