Atti persecutori in condominio: il divieto di avvicinamento non può comportare quello di usare l'abitazione
27 Marzo 2020
Sempronio era stato condannato in quanto responsabile di varie condotte di molestia e minaccia nei confronti del suo vicino Mevio. Per tali motivi, il GIP aveva emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Secondo Sempronio, però, tale ordinanza era spropositata in quanto il Pubblico Ministero procedente si era limitato a richiedere la sola misura del divieto di avvicinarsi alla persona di Mevio; il GIP, invece, aveva disposto una misura di maggiore gravità, consistente nel divieto di avvicinamento all'edificio dove Mevio dimorava, mantenendosi a una distanza di almeno 50 metri. Dunque, si trattava di una restrizione della libertà dell'indagato più afflittiva di quella sollecitata dal P.M., di tipo diverso ed ulteriore e giammai richiesta; inoltre, il provvedimento era venuto a determinare la costrizione per Sempronio di abbandonare la propria abitazione. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, non risultava sufficientemente motivata la prescrizione specifica di mantenere una distanza di almeno 50 metri da Mevio, venendo questa a risolversi, nel caso di specie, in un sostanziale divieto di dimora applicato a carico di Sempronio ma non richiesto dal Procuratore della Repubblica. I giudici del riesame, premesso che l'indagato occupava l'appartamento sovrastante quello di Mevio, se è pacifico a fronte della descritta singolarità del caso che fosse necessario impartire prescrizioni idonee a scongiurare un aumentato rischio di recidiva specifica, non è stato considerato che ordinare a Sempronio di rimanere a 50 metri dalla vittima significava fargli sostanziale divieto di continuare ad abitare nel citato appartamento, vale a dire di dimorare in un determinato luogo. O meglio, tale conseguenza era stata erroneamente valutata come non significativa in punto di violazione della domanda cautelare. Per i motivi esposti, è stata annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di del riesame. |