Nessuna certezza sulla dinamica del sinistro: si applica la presunzione di pari responsabilità

Redazione Scientifica
27 Marzo 2020

Il criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. costituisce criterio residuale per tutti i casi in cui non sia possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella causazione del sinistro. Nel caso di specie, ben due diverse CTU non hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7479/2020, depositata il 20 marzo.

Il caso. Un motociclista, a seguito di un incidente stradale causato da un veicolo rimasto sconosciuto che, invadendo la sua corsia di marcia, aveva determinato la perdita di controllo del mezzo con caduta e impatto con il guardrail, aveva adito il competente Tribunale per il risarcimento dei danni. I giudici avevano applicato la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro ex art. 2054, comma 2, c.c. all'esito di due perizie cinematiche e dell'impossibilità di giungere ad una certa ricostruzione dei fatti. La Corte d'Appello ha confermato la decisione. Il danneggiato ha dunque proposto ricorso per cassazione.

Presunzione di pari responsabilità. Secondo il ricorrente, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cit. non sarebbe applicabile laddove il giudice sia giunto all'accertamento positivo della responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza dell'eventuale corresponsabilità del danneggiato. La doglianza non trova alcun fondamento. Secondo la consolidata giurisprudenza, il criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità costituisce criterio residuale per tutti i casi in cui non sia possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella causazione del sinistro. Nel caso di specie, ben due diverse CTU non sono state in grado di consentire la ricostruzione della dinamica, lasciando un'assoluta incertezza in merito così che correttamente il Giudice ha ritenuto la necessità di applicare l'art. 2054, comma 2, c.c. Aggiunge inoltre il Collegio che, anche laddove risulti accertata la responsabilità del conducente di uno dei due veicoli senza alcun ragionevole dubbio, il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada e a quelle di comune prudenza. In conclusione, il ricorso viene rigettato.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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