Ecobonus condomini: cessione del credito anche per soggetti non residenti
30 Marzo 2020
Quesito. L'istante rappresentava di essere residente negli Stati Uniti, regolarmente registrata all'AIRE, e proprietaria in Italia di alcune unità immobiliari non locate, assoggettate ad IMU. In particolare, una di queste unità immobiliari stava per essere interessata da interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. L'istante chiedeva se, come soggetto non residente fiscale in Italia, potesse fruire delle detrazioni previste. Chiedeva inoltre se potesse cedere ai soggetti fornitori che effettueranno gli interventi il credito corrispondente alla detrazione.
La soluzione del Fisco. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 25 del 5 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e di cessione del relativo credito. In particolare, il Fisco ha ricordato che l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto il comma 2-sexies all'art. 14 d.l. n. 63/2013 secondo il quale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. Esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e intermediari finanziari, alla fruizione della detrazione sono ammessi i soggetti residenti o non residenti titolari di una qualsiasi tipologia di reddito. Inoltre, ai sensi del comma 2-ter del medesimo art. 14 d.l. n. 63/2013, come sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 50/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai soggetti che ricadono nella cd. no tax area. Si tratta dei possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR, purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
In conclusione. L'Agenzia delle Entrate ha risposto in maniera affermativa alla possibilità di cedere l'importo della detrazione. Difatti, precisa il Fisco, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, l'istante ha diritto a fruire della detrazione prevista per gli interventi in esame; di conseguenza, può cedere il credito corrispondente alla detrazione, per la quota a lui imputabile, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati. Tale credito, tuttavia, non può essere ceduto, invece, a banche e agli intermediari finanziari poiché l'istante non è un contribuente che ricade nella c.d. no tax area. |