Espropriazione presso terzi e regime delle spese del processo esecutivo
30 Marzo 2020
Massima
Nel caso in cui, all'esito dell'espropriazione presso terzi, il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione della medesima ordinanza, tale importo deve ritenersi ricompreso nelle spese dell'esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere richiesto soltanto in sede di escussione del terzo. Il caso
D.D.M. agiva in giudizio nei confronti di U. S.p.A. per ottenere il rimborso della somma pagata per la registrazione di un'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi che il primo aveva promosso nei confronti della medesima convenuta. La domanda veniva respinta dal Giudice di pace di Roma, con una sentenza successivamente confermata dal Tribunale in sede di appello. Avverso quest'ultima decisione D.D.M. proponeva, quindi, ricorso per cassazione. La questione
La Corte di cassazione è tornata ad occuparsi del regime delle spese del processo esecutivo, con particolare riferimento a quelle relative al pagamento dell'imposta versata per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato. Le soluzioni giuridiche
Enucleando il principio riportato nella massima, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione promosso, per difetto di interesse ad agire del ricorrente. Secondo il Giudice della legittimità, infatti, il ricorrente sarebbe stato già in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore (rectius del terzo debitor debitoris), in quanto l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione nei confronti di quest'ultimo conteneva l'espresso addebito in capo al debitore esecutato anche delle spese di registrazione dell'ordinanza medesima, oltre che dei crediti posti in esecuzione, nonché delle spese di precetto e del processo esecutivo. Per tale motivo, l'importo relativo alle spese di registrazione sarebbe stato da intendersi ricompreso nella complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente e dunque richiedibile direttamente al terzo debitor debitoris. Inoltre, secondo la pronuncia in commento, sarebbe comunque irrilevante la circostanza per cui, nel momento in cui la richiesta di pagamento degli importi assegnati veniva rivolta al terzo debitor debitoris,la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, per non essere stata la medesima ordinanza ancora registrata. Infatti, trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la relativa pretesa sarebbe potuta essere avanzata anche successivamente e, addirittura, in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso). In ogni caso, conclude la Corte, là dove le somme complessivamente riconosciute nell'ordinanza di assegnazione, ivi inclusa quella relativa all'imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati e/o avessero in qualche modo ecceduto tali limiti, e dunque non potessero essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris, comunque l'importo relativo alla registrazione dell'ordinanza, in quanto spesa del processo esecutivo, non sarebbe stato ripetibile in altra sede da parte del creditore.
Osservazioni
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con diversi precedenti, anche molto recenti, della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, per l'assoggettamento all'imposta di registro dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato di cui all'art. 553 c.p.c., si vedano specificatamente Cass. civ., sez. trib., 18 settembre 2013, n. 21311, e Cass. civ., sez. trib., 29 luglio 2005, n. 16022. Inoltre, con riferimento alle modalità di ripetizione delle spese sostenute dal creditore per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione, si vedano, in senso esattamente conforme alla pronuncia in commento, Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2020, n. 4243; Cass. civ., sez. VI-3, 17 gennaio 2020, n. 1004; Cass. civ., sez. VI-3, 20 febbraio 2019, n. 4964; Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2018, n. 29855. Infine, per quanto attiene al più generale regime generale delle spese sostenute dal creditore nell'ambito del processo esecutivo e alla loro irripetibilità nei confronti del debitore, se e nei limiti in cui esse restino insoddisfatte all'esito dell'esecuzione forzata, si veda, in particolare, Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24571, emanata nel contesto del c.d. progetto esecuzioni della III sezione civile della Corte di cassazione, cui si sono ancora ancora più di recente riferibili Cons. St., sez. V, 21 novembre 2018, n. 6584; Trib. Velletri, sez. I, 21 novembre 2019, n. 2105; e Trib. Novara, 9 aprile 2019, n. 346. L'orientamento giurisprudenziale appena menzionato non appare, tuttavia, condivisibile perché, anche a voler ritenere che, a differenza di quanto stabilito dagli artt. 611 e 614 c.p.c. per il processo di esecuzione in forma specifica, il giudice dell'espropriazione forzata non abbia il potere di pronunciare un'autonoma condanna alle spese del debitore esecutato, avente efficacia di titolo esecutivo anche di fuori di quel processo – e ciò sulla base di una lettura restrittiva dell'art. 95 c.p.c., secondo cui il debitore esecutato potrebbe farsi carico soltanto delle spese che trovino una loro collocazione nell'effettivo ricavato dell'esecuzione –, si dovrebbe comunque ammettere la possibilità di azionare tale (ulteriore) pretesa creditoria in un autonomo processo, da attivare eventualmente anche in via monitoria. L'opinione contraria sostenuta dalla Suprema Corte si pone, infatti, in conflitto con: a) l'elementare osservazione per cui gli esborsi effettuati per il recupero di un credito inadempiuto sono sempre a carico del debitore (art.1196 c.c., secondo cui «[l]e spese del pagamento sono a carico del debitore»), con il corollario che la loro insoddisfazione dà luogo all'obbligazione legale corrispondente alla «perdita subita dal creditore» (art. 1223 c.c.); e b) i consolidati insegnamenti della Corte costituzionalesecondo cui, da un lato, la garanzia della tutela giurisdizionale posta dall'art. 24Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata in quanto diretta arendere effettiva l'attuazione del provvedimento giurisdizionale (Corte cost., 6 dicembre 2002, n. 522; Corte cost., 24 luglio 1998, n. 321) e, dall'altro lato, il diritto alla rifusione delle spese costituisce «normale complemento» della tutela giurisdizionale, in mancanza del quale il diritto di agire in giudizio risulta garantito soltanto «in guisa monca» (Corte cost., 31 dicembre 1986, n. 303).
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