COVID-19 e responsabilità medica, la proposta di emendamento al decreto “Cura Italia”

Redazione Scientifica
30 Marzo 2020

La SIMLA ha riportato l'articolo presente sul sito del Senato della Repubblica contenente la proposta di emendamento al decreto “Cura Italia” avanzata dal Partito Democratico, al fine di delimitare i casi di responsabilità civile che penale.

La SIMLA (Società Italia di Medicina Legale e delle Assicurazioni) pubblica la notizia presente sul sito del Senato che riporta l'emendamento al decreto “Cura Italia” proposto dal Partito Democratico, emendamento che interviene sia nell'ambito della responsabilità civile che penale.

SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE. In ambito civilistico viene proposta un'abolizione, salvo i casi di colpa grave o dolo, della responsabilità delle strutture ospedaliere pubbliche e private e del personale sanitario. Nel dettaglio, il testo dell'emendamento dispone che: «per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 (…), le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale». La proposta tuttavia non riguarda quelle condotte «intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona; condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere; condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione». Nella proposta di emendamento viene inoltre chiarito che la sussistenza della colpa grave andrà valutata tenendo conto delle risorse umane e materiali disponibili e del numero di pazienti che necessitano di cure.

…E PENALE. L'emendamento, inoltre, fermo quanto previsto dall'art. 590-sexies c.p., tende a delimitare ai soli casi di colpa grave la punibilità penale del personale sanitario. Più dettagliatamente esso prevede che «la colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere»

PARERI CONCORDI. Questa necessità era già stata sollevata dal Presidente di Federsanità Tiziana Frittelli e dall'Avv. Maurizio Hazan (Vicepresidente dell'Associazione Melchiorre Gioia). In particolare, quest'ultimo, con la collega Daniela Zorzit, hanno già fatto emergere l'esigenza di «spostare il baricentro del concetto accusatorio di responsabilità sanitaria a quello solidale di sanità responsabile» nel Focus intitolato

Corona Virus e Responsabilità (medica e sociale)" in Ridare.it)

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Anche lo stesso Dott. Federico Gelli (cofirmatario della l. n. 24/2017), nella sua lettera inviata al Ministri della Giustizia e della Salute ha preso una posizione in linea con il contenuto dell'emendamento proposto dal Partito Democratico.

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