Il reato di stalking nell'era del Social network
31 Marzo 2020
Massima
Le continue molestie operate nei confronti della vittima, anche mediante messaggi e post diffusi sui social network, nonché il numero infinito di espressioni aspramente offensive e minacciose integrano il reato di cui all'art. 612-bis c.p. Integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) il soggetto che per diversi anni tormenta con molestie, minacce e offese la vittima, anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura, portandola a temere per la propria incolumità e a modificare le proprie abitudini di vita. Il caso
Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul reato di atti persecutori perpetrato, prevalentemente, per il tramite social network. Nel dettagliato l'imputato era accusato di avere, con condotte reiterate, molestato una donna, i suoi familiari e le persone a lei vicine con offese e minacce, tra l'altro mediante la pubblicazione di messaggi e post sul social network, (rectius Facebook) e l'utilizzo di espressioni aspramente offensive e minacciose. Queste condotte avevano indotto nella vittima un perdurante stato di ansia, tensione e paura,che l'avevano destabilizzata dal punto di vista psicologico e che avevano inciso fortemente sulle sue abitudini di vita e sulla sua serenità, anche per la notevole durata dei comportamenti vessatori. Invero, nel caso di specie, era emerso che ilcomportamento persecutorio era stato posto in essere per un lungo arco temporale (oltre sette anni), durante il quale la donna non aveva potuto svolgere una vita normale, anche sotto il profilo delle relazioni personali, sempre temendo che l'uomo potesse, nelle ore di relax, materializzarsi al suo fianco. Inoltre, per effetto di tali condotte, aveva dovuto in più occasioni fornire giustificazioni a terze persone, anche nell'ambito lavorativo, delle continue diffamazioni nei confronti della sua persona e della sua famiglia perpetrate dall'uomo attraverso i social network. Si era infinevista costretta a chiedere spesso ad amici di essere accompagnata a casa, temendo le intrusioni dell'imputato, e ad inserire un blocco delle chiamate in entrata al suo telefono cellulare per limitare l'invadenza dello stesso. Il pervenuto, con ricorso per Cassazione, contestava il reato ascrittogli, ritenendo che la persona offesa non avesse sofferto di alcun grave e perdurante stato di ansia, né di un cambiamento delle sue abitudini di vita. Evidenziava di aver intrattenuto con la donna numerose conversazioni e mantenuto contatti di vario tipo, che la stessa gli aveva concesso il suo numero di telefono e che, solo una volta, gli aveva impedito ogni interferenza con i suoi profili Facebook utilizzando la procedura di “banning”. Gli Ermellini sottolineando come il ricorso sottendava una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non consentita in sede di legittimità, essendo questa riservata al giudice di merito, riteneva, tuttavia, che con motivazione logica, ampia ed esaustiva, priva di contraddizioni, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori, basandosi sulle dichiarazioni – logiche e coerenti - della persona offesa, riscontrate da specifici episodi e dalle dichiarazioni dei suoi amici. La questione
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurazione del reato di Atti persecutori (c.d. stalking) a seguito di reiterate molestie compiute mediante l'utilizzo del social network nonché a discutere sulla sussistenza o meno degli eventi di danno previsti dall'art. 612-bis c.p., in considerazione peraltro del lungo arco temporale (oltre sette anni) in cui l'imputato ha posto in essere il comportamento persecutorio che ha impedito alla vittima di svolgere una vita normale, anche sotto il profilo delle relazioni personali, insinuando la paura che nelle ore di relax all'improvviso lo stesso potesse materializzassi. Non solo la Corte ha chiarito l'ulteriore circostanza segnalata dal ricorrente inerente alla non attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato in quanto quest'ultima nel periodo di vessazione ha, comunque, avuto dei momenti di contatto, avvicinamento con lo stesso. Le soluzioni giuridiche
I Giudici della Suprema Corte confermato che le censure sviluppate dal ricorrente in merito all'insussistenza, nel caso di specie, degli eventi di danno di cui all'art. 612-bis c.p. sono in questa sede inammissibili poiché, seppur formalmente riconducibili alle categorie dei vizi di violazione di legge e di motivazione - ex art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b) ed e)- in realtà, si traducono in censure di fatto che richiedono un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di appello, si sono soffermati sulla questione se le continue molestie operate, nei confronti della vittima, mediante messaggi e post, aspramente offensivi e minacciosi, diffusi sui social network possano o meno integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 612-bis c.p.p. e se l'avvicinamento dell'imputato alla persona offesa, durante il periodo vessatorio, possa o meno inficiare le dichiarazioni rese da quest'ultima. All'uopo occorre preliminarmente evidenziare quale comportamento punisce l'art. 612-bis c.p. e quando gli eventi di danno previsti dalla stessa norma possano ritenersi sussistenti. La norma de qua, disciplina il c.d. stalking definito, da CURCI, GALEAZZI E SECCHI, quale sindrome della molestie assillanti, id est «una serie di comportamenti diretti ad una specifica persona, tesi alla ricerca ripetitiva di un contatto visivo o fisico, comunicazioni non consensuali, minacce verbali o scritte o una combinazione di comportamenti che causano paura (in almeno due o più occasioni». Precipuamente, la norma de qua dispone che«salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Esaminando l'elemento oggettivo del reato, risulta evidente a prima facie che il legislatore ricorrendo, nella costruzione normativa, alla particella disgiuntiva o tra l'azione di minacciare e quella di molestare vuol lasciare chiaramente intendere che si tratta di condotte alternative: è sufficiente cioè che sussistano delle minacce o delle molestie (le une alternativamente alle altre), non essendo, infatti, necessaria la presenza di entrambe. Per minaccia si intende la prospettazione ad altri di un male futuro ed ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente (Cass. pen., Sez. V, 12.5.2010, n. 21601). Per molestia deve intendersi, invece, tutto ciò che viene ad alterare dolosamente, fastidiosamente e importunamente, in modo immediato o mediato, lo "stato psichico" di una persona (Cass. Pen., Sez. V, 27.9.2007, n. 40748; Cass. Pen., Sez. I, 24.3.2005, n. 19718). Con riferimento alla reiterazione, è principio consolidato quello per il quale per considerarsi consumato il suddetto reato non è necessaria una lunga sequela di azioni delittuose, essendo rilevante anche la presenza di due soli episodi di minaccia o molestia, se gli stessi abbiano cagionato alla vittima un perdurante stato di ansia o di paura per la propria o altrui incolumità o che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita. Altresì, trattasi di un reato “a forma libera” in quanto il codice penale non specifica come debba comportarsi il molestatore per integrare tale illecito; “abituale e di evento” in quanto per aversi “stalking” occorre verificare l'esistenza di un nesso di causalità fra le reiterate condotte di minaccia o molestia e tre possibili conseguenze alternative, ognuna delle quali è sufficiente a delineare il delitto in parola ma che, se realizzate cumulativamente, fanno parte pur sempre della medesima fattispecie incriminatrice:
Invero, nella sentenza in oggetto gli Ermellini rammentano che la fattispecie di atti persecutori è una fattispecie di reato abituale (in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di condotte reiterate con cui l'autore minaccia o molesta la vittima ) ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari, ovvero cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita (Cass. Pen. Sez. V, 05.06.2012, n. 39519, in CED Cass. Pen. 2012). Nel caso di specie, secondo quanto narrato dalla persona offesa, emerge il determinarsi quantomeno dell'evento dello stato di ansia, paura e tensione «ai fini della sua configurazione del reato di atti persecutori non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità» (v. Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2014, n. 6384) che prescinde dall'accertamento di un vero e proprio stato patologico enon richiede necessariamente una perizia medica, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa anche sulla base di massime di esperienza (Cass. Pen. Sez. V, 19.01.2016, n. 30334; Cass. Pen. Sez. V, 19.02.2014, n. 18999). In termini più pratici, chi vuol querelare un persecutore (stalker), per provare l'ansia patita a seguito di tale persecuzione, non deve produrre cartelle cliniche o certificati, ma semplicemente dimostrare come i comportamenti incriminati siano stati capaci di destabilizzarlo emotivamente e psichicamente. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo laprova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano uneffetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (ex art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Cass. Pen., Sez. V, del 17.02.2017, n. 18646) La prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, poi, ben può essere ricavata, secondo quanto disposto da recente giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. VI, del 14.10.2014 n. 50746), oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. Elementi questi tutti adeguatamente rappresentati nella sentenza impugnata. Infine, come più volte evidenziato da questa Corte, nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore, atteso che l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (Cass. Pen. Sez. VI, del 13.05.2015 n. 31309; Cass. Pen. Sez. V, del 16.09.2014, n. 5313). Osservazioni
Con la sentenza in oggetto la Cassazione ribadisce che per la configurazione del reato di atti persecutori (stalking) non è necessario un incontro fisico tra vittima ed imputato in quanto, risulta integrato anche nelle ipotesi in cui le condotte si sostanzino in offese o molestie perpetrate attraverso i social network, purché accompagnate dagli altri elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice (vedi già in analogo senso: Cass. Pen. del 02.01.2019, n. 61; Cass. Pen. Sez. V. del 16.12.2015, n. 21407; Corte appello Milano, sez. V, 13.01.2012; Trib. di Bari, Sez. I, del 17.05.2016, n. 2485; Tribunale Reggio Calabria, 30.06.2011 ; Tribunale Ivrea, 10.06.2011.). Precisamente, quindi, rischia la pena della reclusione per il reato di atti persecutori lo stalker che per diversi anni tormenta con offese, minacce e molestie, la vittima anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, al punto da costringerla ingenerare nella stessa un perdurante stato d'ansia, tensione o paura, portandola a temere per la sua incolumità e quella dei suoi familiari e/o persone a lei vicine, nonché a modificare le sue abitudini di vita. In altri termini la profezione penale si estende a tutela della vittima indipendentemente dalla modalità (in questo caso tecnologica) con cui il bene giuridico tutelato viene aggredito. D'altro canto a rafforzare la posizione assunta dalla Sezione V soccorre quanto recentemente affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza dell' 11 febbraio 2020 (ric. N. 56867/15) nella causa Buturunga c. Romania. Con tale decisione i Giudici Europei hanno stabilito, all'unanimità, che «la c.d. cyberviolenza deve essere considerata – in ossequio agli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata, che include quello alla riservatezza della corrispondenza) della CEDU - a tutti gli effetti come violenza contro le donne e che, di conseguenza, le autorità nazionali non possono trattare episodi quali lo stalking via web, l'utilizzo abusivo degli account informatici di una donna da parte dell'ex marito o l'acquisizione di immagini e dati alla stregua di casi di violenza “comune”, ma devono prevedere l'applicazione delle regole più stringenti». Si evidenzia come nella sentenza in commento i Giudici di legittimità hanno, inoltre, confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è irrilevante la circostanza che, all'interno del periodo di vessazione, la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desidero di pacificazione con l'autore del reato (Cass. Pen. Sez. VI, del 13.05.2015, n. 31309; Cass. Pen. Sez. V, del 16.09.2014, n. 5313) In altri termini, il fatto che la vittima degli atti persecutori (in questo caso una donna) abbia talvolta intrattenuto conversazioni o risposto ai messaggi dell'ex convivente, ripristinando con lui, in alcune occasioni, un vero e proprio dialogo, pur rifiutando la ripresa del rapporto, non priva, né inficia l'attendibilità le dichiarazioni dalla stessa rese.
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