In assenza di verifica antisismica deve essere rimosso il bagno realizzato sulla terrazza
01 Aprile 2020
Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano accolto la domanda avanzata dal Condominio, dichiarando contrario ai limiti posti dall'art. 1127, comma 2, c.c. il manufatto realizzato sulla terrazza di copertura dell'edificio, comunicante con il sottostante appartamento di proprietà di Tizio, e perciò ordinando la conseguente rimessione in pristino. In particolare, secondo la Corte territoriale, il manufatto realizzato sulla terrazza (superficie di 42 mq e costituito da un vano con bagno e ripostiglio, cui si accedeva tramite scala a chiocciola che si elevava tramite una foratura praticata nel solaio) costituiva a tutti gli effetti una "sopraelevazione". Inoltre, all'esito della CTU, era stata riscontrata una presunzione di instabilità, ovvero il potenziale pregiudizio delle condizioni statiche dell'edificio condominiale per il mancato svolgimento di indagini e verifiche dinamiche prima della costruzione dell'opera in sopraelevazione. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. Pertanto, la domanda di demolizione può essere paralizzata unicamente da tale prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico; sicché, ove detta prova non sia acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere. Nella vicenda, detta condizione di liceità della sopraelevazione eseguita da Tizio, era, dunque, subordinata alla verifica che il fabbricato Condominio fosse stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |