Il condominio ai tempi del coronavirus: sanificazione degli spazi comuni interni ed esterni dei condomini
02 Aprile 2020
A causa dell'emergenza da COVID-19 (coronavirus), esistono dei provvedimenti che impongono la sanificazione all'interno del Condominio?
Preliminarmente, giova ricordare che quello che si sta diffondendo in Italia è il COVID-19 (Coronavirus), responsabile di malattie respiratorie, la cui pericolosità è data dal fatto che è stato identificato da poco e la sua contromisura non è ancora stata trovata. Anche in tema di Condominio, è quanto mai doveroso adottare ogni cautela possibile, anche al di là di quelle espressamente indicate dalle varie disposizioni normative. Premesso quanto innanzi esposto, a livello nazionale, esistono le note generali del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, contenenti le linee guida di trattamento dei casi, con le indicazioni per la pulizia degli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19. Nonostante le citate previsioni nazionali del Ministero della Salute, per l'argomento trattato, assume particolare importanza l'Ordinanza sindacale del Comune di Terni del 13 marzo 2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Sanificazione degli spazi comuni interni ed esterni dei condomini”. Il citato provvedimento, pur essendo applicabile solo nel citato Comune, si presta ad argomentazioni e riflessioni generali in merito alla sanificazione all'interno del Condominio. Difatti, il provvedimento ordina agli amministratori dei condomini nel territorio del Comune di Terni “di procedere tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni, alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile”. In particolare, l'ordinanza in esame, prevede per la pulizia all'interno del Condominio l'uso di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei che abbiano le caratteristiche minime che non comportano rischi significativi di inalazione, rischi cutanei e di ingestione nelle condizioni di uso normale e che sia a bassa tossicità; che siano in grado di intervenire e di penetrare nelle porosità anche più inaccessibili delle superfici trattate, conferendo una superficie biologicamente pulita, che abbia un potere disinfettante ad ampio spettro di attività (virus, batteri, micobatteri, spore, funghi), che sia efficace di agire anche in presenza di sporco e di materia organica, che abbia un pH 7 (neutro) e comunque abbia caratteristiche tecniche in accordo alla Norma EN 14885 – antisettici e disinfettanti chimici e in applicazione delle altre Norme Europee relative ad antisettici e disinfettanti chimici. Ed ancora, secondo il provvedimento in commento, dato che lo scenario di rischio varia da luogo a luogo in relazione anche al numero delle persone che coabitano nello stesso edificio, il ciclo completo di trattamento dovrà essere ripetuto; per cui spetta ai condomini sulla base della competenza degli operatori economici da loro incaricati, valutare la frequenza degli interventi successivi. In conclusione, l'ordinanza del Comune di Terni, pur applicandosi al circoscritto Comune di competenza, tuttavia, ha il pregio di fornire indicazioni utili applicabili (anche) negli altri Comuni. Difatti, si tratta di un'azione che potrebbe rilevarsi di notevole efficacia considerando che i locali da sanificare sono normalmente i più frequentati da chi esce e entra nelle abitazioni private. |