Distacco come alternativa alla riduzione di personale: demansionamento e consenso del lavoratore

02 Aprile 2020

Distacco come misura alternativa alla riduzione del personale: ove si realizzi un demansionamento, è necessario sempre il consenso del lavoratore in applicazione dell'art. 30, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003?

Distacco come misura alternativa alla riduzione del personale: ove si realizzi un demansionamento, è necessario sempre il consenso del lavoratore in applicazione dell'art. 30, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003?

Dopo aver descritto l'istituto del distacco, indicando il consenso del lavoratore come condizione di legittimità di un eventuale demansionamento presso il distaccatario, l'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, fa salva "la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". La l. n. 223 del 1991, all'art. 4 comma 11, prevede a sua volta che, nell'ambito di una procedura di riduzione del personale, mediante gli accordi sindacali che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, è possibile derogare all'art. 2103, c.c., disponendo l'assegnazione degli stessi a mansioni diverse, ed inferiori, rispetto a quelle precedentemente svolte.

Tale possibilità non è esclusa in ipotesi di distacco: in base a quanto disposto dal summenzionato art. 8, comma 3, l. n. 236 del 1993, infatti, gli accordi sindacali, finalizzati ad evitare le riduzioni di personale, possono regolare anche il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad un'altra, per una durata temporanea.

Ne consegue che la regola generale secondo cui è vietato il demansionamento dei lavoratori distaccati senza il consenso dei medesimi, deve ritenersi derogabile ogniqualvolta ciò sia finalizzato a garantire il reimpiego di almeno una parte dei dipendenti. Non è esclusa, ovviamente, la possibilità per il lavoratore di rifiutare l'assegnazione a mansioni inferiori, così accettando il rischio del licenziamento.

È in ogni caso indefettibile la previa stipulazione di un accordo sindacale cui fine precipuo sia quello di garantire ai dipendenti distaccati la conservazione del posto di lavoro.

Cfr. Cass., sez. lav., 5 marzo 2020, n. 6289

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