Sul risarcimento da rumori delle pale eoliche decide il giudice ordinario

Redazione Scientifica
03 Aprile 2020

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla realizzazione concreta di un'opera pubblica e, quindi, ad attività di natura materiale, nello svolgimento della quale, le parti private e la P.A. devono osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza.

Lo affermano le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7636/2020, depositata il 1° aprile.

La vicenda. L'attore citava in giudizio, dinanzi al Tribunale territorialmente competente, il Consorzio di energie rinnovabili deducendo che alcuni aerogeneratori del parco eolico, realizzato da una società per conto del Consorzio, erano stati creati in violazione delle distanze, imposte dalle linee guida regionali, dal suo fabbricato limitrofo. Chiedeva, pertanto, l'accertamento di tali violazioni, della produzione di immissioni acustiche intollerabili e pregiudizievoli e la condanna degli enti convenuti (il Consorzio e la società delegata al lavoro) a riportare il funzionamento degli impianti alla normale tollerabilità delle immissioni che ne derivano nella proprietà limitrofa e la condanna al risarcimento dei danni nel periodo fra la messa in servizio dell'impianto fino all'eliminazione della rumorosità molesta. I convenuti sostenevano che l'allocazione dell'impianto era stata oggetto di un procedimento amministrativo (che aveva valutato in maniera adeguata sia la distanza sia la rumorosità) ed eccepivano dunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Essi propongono così ricorso ex art. 41 c.p.c., dopo il rifiuto del Tribunale di valutare immediatamente la questione di giurisdizione.

La questione di giurisdizione. Da principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, specificando che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non la prospettazione compiuta dalle parti, ma il petitum sostanziale, che deve essere determinato in funzione della causa petendi, ossia della natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati. A ciò consegue che deve ritenersi sussistente, come nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla realizzazione concreta di un'opera pubblica e ,quindi, ad attività di natura materiale, nello svolgimento della quale le parti private e la P.A. devono osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza, imposte a tutela dell'incolumità dei consociati e dell'integrità del loro patrimonio.

(FONTE:diritto e giustizia)

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