Rider al tempo del Coronavirus: il Tribunale di Firenze ordina d'urgenza all'azienda di fornire i DPI

La Redazione
03 Aprile 2020

Il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. del rider e ordina all'azienda di fornire ai lavoratori i dispositivi individuali di protezione (DPI) contro il rischio da COVID-19 (guanti, mascherine, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino).

Il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso d'urgenza, ex art. 700, c.p.c., del rider e ordina all'zienda, con decreto inaudita altera parte, di fornire ai lavoratori i dispositivi individuali di protezione (DPI) contro il rischio da COVID-19 (guanti, mascherine, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino).

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che la società committente, che utilizzi la piattaforma anche digitale, è tenuta, nei confronti dei lavoratori di cui si avvale, al rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 81 del 2008 (t.u. sulla salute e sicurezza sul lavoro), a propria cura e spese.

Per il giudice sussiste, nel caso di specie, il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell'attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il rider, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

Su tali presupposti, il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso presentato d'urgenza dal lavoratore e condanna la società, con decreto inaudita altera parte, a fornirgli i citati dispositivi di protezione individuale.

A supporto del ricorrente, il giudice richiama la sentenza della Cassazione del 24 gennaio 2020, e il d.lgs. n. 81 del 2008. La sicurezza del lavoratore, che sia autonomo o subordinato, è a carico del datore di lavoro.

Inoltre, scrive il giudice "pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro in questione pare ricondursi a quelli disciplinati dall'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015 (Jobs Act), per i quali “in un'ottica sia di prevenzione sia 'rimediale', si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente".

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