La riduzione delle emissioni intollerabili non elimina il provvedimento di limitazione dello spazio esterno al locale pubblico
06 Aprile 2020
Il caso. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito, accogliendo la domanda proposta da Tizio, con ordinanza cautelare, condannavano la società di ristorazione (bar) a una serie di adempimenti al fine della cessazione delle immissioni rumorose provenienti dall'attività commerciale, integrandola con l'obbligo di intercludere ogni forma di accesso all'area scoperta della pergola agli avventori a partire dalle ore 24.
Interventi limitativi delle immissioni di rumore. Avverso tale provvedimento, la società soccombente ricorreva quindi in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, che il giudice di merito non aveva considerato che il superamento dei 3 db sul rumore di fondo era stato misurato nel 2011. A detta della ricorrente, dunque, la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, successivamente a tale data, erano stati adempiuti gli interventi limitativi delle immissioni di rumore, prescritti dall'ordinanza cautelare, che avevano riportato le immissioni al di sotto della soglia limite. Inoltre, la Corte di merito non aveva tenuto conto del fatto, emerso in sede di CTU, che il superamento dei 3 db sul rumore di fondo risultava superato anche quando l'attività di ristorazione era chiusa.
Il superamento dei limiti di accettabilità. Anche successivamente all'adozione dell'ordinanza cautelare del 2011, e nonostante l'adozione degli accorgimenti previsti nel provvedimento, Tizio lamentava il protrarsi delle immissioni rumorose da parte della società ricorrente. Per tali motivi, la Corte di merito, alla luce delle deposizioni dei testimoni, ha ritenuto di dover convalidare le prescrizioni adottate dal giudice di prime cure. A tal proposito, in materia di immissioni sonore, la S.C. ha precisato che mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. Invero, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c., e, pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico (Cass. civ., sez. VI, ord. 18 gennaio 2017, n. 1069).
La limitazione degli spazi esterni. Nella fattispecie erano state considerate anche le immissioni rumorose verificate nel corso dell'apertura dell'attività di ristorazione, superiori a quelle verificabili nel corso della giornata (con l'attività commerciale chiusa), trattandosi di uso non eccezionale rispetto alla destinazione del locale, per cui, secondo la S.C., la tollerabilità o meno delle immissioni doveva essere valutata proprio alla loro discontinuità ed incidenza maggiore nella fase notturna. Nella specie, la misura individuata dai Giudici del gravame era frutto di un ponderato bilanciamento delle risultanze di causa, sicché la ricorrente non poteva pretendere in questa sede l'imposizione di diversi accorgimenti, vedendo, almeno, ampliati gli orari di accesso agli spazi aperti nello spazio aperto di proprietà della società ricorrente, in termini già stigmatizzati nella decisione impugnata perché troppo restrittivi. A tal proposito, i Giudici di legittimità hanno ricordare che la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole, senza essere vincolato dal petitum (Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2011 n. 17051; Cass. civ., sez. VI, ord. 17 gennaio 2011 n. 887). Dunque, correttamente, la Corte territoriale aveva limitato l'uso dello spazio esterno al locale pubblico proprio in concomitanza con l'orario notturno, accorgimento che consentiva di assicurare le esigenze di tranquillità degli occupanti della vicina abitazione. |