Il rinnovo del contratto a termine al tempo del COVID-19
06 Aprile 2020
Al fine di rispondere al quesito sottoposto, sono necessarie alcune precisazioni. Il contratto di lavoro a tempo determinato si caratterizza per l'indicazione, nel medesimo atto negoziale, di un “termine di durata”, alla cui scadenza il rapporto di lavoro si interrompe automaticamente, senza che vi sia bisogno, quindi, di una lettera di preavviso o comunque di una preventiva comunicazione. Decorso suddetto termine, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015, è possibile procedere ad un rinnovo del contratto solo ove sussistano le condizioni indicate nell'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.
Distinta, e causalmente limitata, è invece l'ipotesi in cui una delle parti manifesti la volontà di interrompere il rapporto ante tempus: ai sensi dell'art. 2119 c.c., infatti, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, solo qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il datore, pertanto, non potrebbe legittimamente fondare un licenziamento prima della scadenza del termine contrattuale su un giustificato motivo oggettivo, e dunque per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966. (v.: Cass., n. 3276 del 2009).
Tanto premesso, il d.P.C.m. n. 18 del 17 marzo 2020, nulla prevede in ordine alla cessazione “naturale” di un contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo considerato dal decreto medesimo, precisando unicamente, all'art. 46, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.604.”
Nessuna disposizione è rinvenibile, inoltre, in materia di rinnovo di un contratto di lavoro a termine, il quale potrà avvenire in applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 21, d.lgs. n. 81 del 2015 (come modificato dalla l. n. 96 del 2018). Una tale opzione, tuttavia, è lasciata all'insindacabile discrezionalità delle parti e, in modo particolare, alla valutazione datoriale circa la sussistenza in concreto, in ragione dell'emergenza COVID-19, di “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria” (art. 19, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2015). |