La Corte costituzionale sulle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado

Redazione scientifica
06 Aprile 2020

Con sentenza n. 58/20, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di mancato contraddittorio o di lesione del diritto di difesa di una delle parti.

La questione. La Corte d'Appello di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, «nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, se è mancato il contraddittorio, non essendo stata da questo neppure valutata, in conseguenza di un'erronea dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta dall'opponente in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa di una della parti».
In particolare, ad avviso del giudice a quo, il principio di tassatività ed eccezionalità delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., pregiudicherebbe il diritto di difesa dell'opponente, che sarebbe costretto ad agire in via autonoma contro il garante, senza potersi avvalere nei suoi confronti del giudicato formatosi sull'azione principale.

La rimessione è un fenomeno limitato. Secondo la Corte costituzionale la questione non è fondata.
Ed infatti, con la sentenza n. 1/2002, è stato affermato che «nell'ordinamento processuale civile, la rimessione al primo giudice è fenomeno limitato ai casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.» e, dunque, ciò significa che il secondo giudice decide nel merito, senza dare luogo a rimessione, «qualora abbia constatato una violazione in prima istanza delle regole del contradditorio o del diritto di difesa non riconducibile ai casi rimessione espressamente previsti».
Con riferimento poi al principio di tassatività ed eccezionalità delle ipotesi di rimessione, la Corte afferma che si tratta di un principio risalente alla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, quale «riflesso della natura prevalentemente rescissoria del giudizio di appello, coerente con la regola di assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame», potendo il giudice limitarsi ad emettere una sentenza di mero annullamento con rinvio, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Non è meritevole di accoglimento, secondo i Giudici, neppure la deduzione relativa alla lesione del diritto di difesa del convenuto-opponente, scaturente dall'impossibilità del regresso in primo grado e dunque della necessità di agire in via autonoma contro il terzo garante, che lo priverebbe del processo simultaneo tra la domanda principale e la domanda di garanzia, non impedendo però che quest'ultima venga fatta valere nella competente sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa.

La finalità della ragionevole durata del processo. La Corte costituzionale evidenzia anche che ad opporsi ulteriormente alla rimessione del giudizio in primo grado, quando non sia imposta da esigenza indefettibili, come quella di integrare il contraddittorio rispetto ad una parte necessaria, è proprio la finalità di assicurare la ragionevole durata del processo, garantita dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. A tal proposito, la regressione processuale diretta a consentire l'ingresso in giudizio del garante del convenuto, parte non necessaria, determinerebbe un ritardo non giustificato del processo.
Pertanto, «la scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia è, dunque, un'opzione discrezionale, legittima perché non manifestamente irragionevole, attesa la sua funzionalità al valore costituzionale della ragionevole durata del processo sul rapporto principale, e non ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l'instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo».

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