Decorrenza della prescrizione del danno da illecito antitrust prima dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/114/UE
07 Aprile 2020
Così la Prima Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 7677/2020, depositata il 3 aprile 2020.
Il fatto. Dopo aver aperto il procedimento nel febbraio 2005, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2007 aveva sanzionato (il provvedimento diventerà poi definitivo nell'aprile 2011, a seguito delle impugnazioni davanti al giudice amministrativo) Telecom per abuso di posizione dominante. In particolare era stato accertato l'abuso, in violazione dell'art. 82 del Trattato CE (ora art. 102 Trattato UE) nel mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione sulle proprie reti, consistente nell'applicazione alle proprie divisioni commerciali di condizioni tecnico/economiche per la terminazione delle chiamate fisso/mobili sulla propria rete più favorevole rispetto a quelle praticate ai concorrenti. A seguito di tale provvedimento sanzionatorio, nel luglio 2012, una società di servizi telefonici aveva agito in giudizio nei confronti della Telecom stessa per sentire accertare l'abuso di posizione dominante nonché l'illecito contrattuale ed extracontrattuale posto in essere da Telecom e chiedendo quindi il conseguente risarcimento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le richieste, accogliendo l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'illecito anticoncorrenziale, ritenendo che il dies a quo per il decorso della prescrizione quinquennale (essendo stata qualificata l'azione come di natura extracontrattuale) dovesse individuarsi dal giorno dell'apertura della procedura da parte dell'AGCM, e quindi nel 23/02/2005. Ha ritenuto, in particolare, la Corte d'Appello che la normativa introdotta dalla direttiva 2014/104/UE, recepita nel nostro ordinamento con la legge delega n. 114/2015 e quindi con il d. lgs 3/2017, secondo cui il termine di prescrizione quinquennale per l'illecito antitrust è sospeso durante tutta l'istruttoria condotta dall'Autorità Garante e riprende a decorrere un anno dopo la definitiva decisione sull'infrazione, non ha efficacia retroattiva, e pertanto nel caso di specie doveva riconoscersi come dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria il momento in cui il danno si era manifestato, divenendo così oggettivamente conoscibile, e quindi nel momento dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM. La vicenda è stata portata infine all'attenzione della Cassazione, lamentando in particolare l'erroneità nella individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
Le norme in materia di prescrizione non sono retroattive, se non è espressamente previsto. Il primo problema che si è posta la Cassazione è stato quello relativo all'applicabilità o meno della Direttiva n. 2014/104/UE (d.lgs. 3/02/2017). Tale normativa (che, sia detto per chiarezza, non trova applicazione nel caso in esame) prevede che: a) il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno sia di cinque anni; b) il dies a quo di decorrenza del termine vada individuato nel momento in cui intervenga la conoscenza o la ragionevole presunzione di conoscenza della violazione antitrust fonte di un danno e dell'identità dell'autore della violazione; c) il termine di prescrizione non inizia decorrere prima che la violazione sia cessata; d) la prescrizione rimanga sospesa durante l'indagine o l'istruttoria avviata dall'autorità garante in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo. Le ultime due previsioni rappresentano un cambiamento rispetto alla normativa precedente, e la ricorrente ne ha chiesto l'applicazione, che l'avrebbe “salvata” dalla prescrizione. La Corte territoriale, con ragionamento validato Cassazione, ha ricordato come le norme di natura sostanziale, quali sono appunto quelle in trema di prescrizione, non siano retroattive, giusto il dettato dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, salvo espressa previsione contraria, che non sussiste nel caso della normativa di cui si discute. Quindi, è stata esclusa l'applicabilità della Direttiva n. 2014/104/UE, ed in particolare dell'art. 10. Tale decisione risulta peraltro in linea, ha ricordato la Cassazione, anche con la giurisprudenza europea; infatti la Corte di Giustizia nella sentenza del 28 marzo 2019, nella causa C.637/17, aveva escluso l'applicabilità della Direttiva ad una azione risarcitoria promossa in Portogallo prima del recepimento della Direttiva in tale ordinamento giuridico. E' stato quindi rigettato il ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di azione risarcitoria derivante dalla violazione delle disposizioni del diritto alla concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, proposta anteriormente alla data del 26 dicembre 2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 22 della Direttiva 2014/104/UE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 novembre 2014, relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, ed all'art. 19 del d.lgs. 3/2017, di attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva, no si applicano le norme di natura sostanziale in essa previste né quelle nazionali che la recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le stesse valenza retroattiva».
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |