COVID-19, dal Governo misure per imprese, settori strategici, giustizia. Slitta il codice della crisi

La Redazione
07 Aprile 2020

Nell'ultimo Consiglio dei Ministri, il n. 39 del 6 aprile 2020, sono state adottate misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché in materia di poteri speciali nei settori strategici e di giustizia ed infine in materia di istruzione pubblica.

Misure sulla crisi d'impresa e a sostegno delle imprese. È stato approvato, nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri, il n. 39 del 6 aprile 2020, un decreto legge che introduce diverse misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese. Sulla crisi d'impresa sono state adottate misure che impattano sia sulla disciplina fallimentare sia sul Codice civile.

Innanzitutto è stato disposto il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa.

Saranno poi congelate le istanze di fallimento fino al 30 giugno prossimo (le imprese saranno sotratte all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza), con l'eccezione di quelle avanzate dal pm, e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti.

Impattano, invece sul codice civile (prevedendo la temporanea inapplicabilità di alcune disposizioni) altre misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese in questa fase emergenziale, valutando i criteri di prudenza e continuità, in sede di redazione di bilancio e disattendendo le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita di capitale sociale.

Nel decreto legge si trovano anche misure in materia di accesso al credito e rinvio degli adempimenti per le imprese. In particolare, le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma, coprendo tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa.

Tali garanzie, però, sono subordinate ad una serie di condizioni, ossia:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto;
- per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro la copertura sarà dell'80% e del 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
- l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda;
- infine, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite IVA, sono riservati 30 miliardi e «l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia».
Il decreto potenzia anche il Fondo di Garanzia per le PMI, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché il sostegno pubblico all'esportazione, per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale.
Sono previste anche misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese in questa fase emergenziale, valutando i criteri di prudenza e continuità, in sede di redazione di bilancio e disattendendo le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita di capitale sociale.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento volte in questa fase a sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, fino a quando durerà l'emergenza e a “sterilizzare” il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.

Misure nei settori di rilevanza strategica e obblighi di trasparenza in materia finanziaria. Al fine di rafforzare, poi, la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, le norme approvate anticipano l'ampliamento dell'ambito di intervento della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento UE n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative ai settori finanziario, creditizio e assicurativo; prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio nel caso in cui le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti; ed estendono, fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo.
In materia di trasparenza finanziaria, sono stati integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 TUF «per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso».

Misure fiscali e contabili. Un ulteriore intervento riguarda il rinvio di adempimenti fiscali e tributari per i lavoratori e le imprese, prevedendo la sospensione dei versamenti IVA, ritenute e contributi per aprile e maggio (in aggiunta alle misure previste con il Cura Italia). In particolare, è esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile. Inoltre, il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. E l'INPS può rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Misure in materia di giustizia. Il decreto, nel settore della giustizia, prevede lo spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine relativo al rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ossia indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e impugnazioni; solo altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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