Addebito al condomino delle spese per consumo in caso di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento

Redazione scientifica
08 Aprile 2020

Anche nel caso di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato da parte di un condomino, resta valida la clausola del Regolamento condominiale che pone a suo carico l'obbligo di contribuzione alle spese per l'uso e la conservazione. Infatti, i condomini possono regolare, mediante convenzione espressa adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c.

Distacco dal riscaldamento centralizzato. Una condomina ricorreva innanzi alla Corte D'Appello lamentando che, in fase di ripartizione delle spese di un determinato periodo, le fossero stati addebitati erroneamente i costi per il riscaldamento, nonostante nel lasso di tempo considerato si fosse già distaccata dal riscaldamento centralizzato.

La Corte territoriale rigettava il ricorso osservando che all'interno del Regolamento condominiale vi fossero criteri convenzioni di ripartizione delle spese per il servizio di riscaldamento, non avendo rilevanza (salvo specifica modifica del Regolamento) le deduzioni dell'appellante circa l'avvenuto distacco dell'unità immobiliare di proprietà della ricorrente dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione la condomina lamentando la violazione degli artt. 1117, n. 3, e 1118, 1123, comma 2, c.c. e del “diritto vivente consolidato in tema di addebito delle spese per consumo in caso di distacco del condominio dall'impianto centralizzato di riscaldamento”. Infatti, sostiene la ricorrente, l'avvenuto distacco della propria unità immobiliare dall'impianto centralizzato di riscaldamento era stato accertato con atto pubblico e verificato dal CTU. Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha deciso sulla domanda di accertamento volta a conseguire la determinazione dell'importo dovuto per spese di riscaldamento nel periodo considerato dal bilancio impugnato.

Contribuzione alle spese. La Cassazione, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso, osserva che la Corte territoriale ha affermato che la deliberazione assembleare abbia correttamente ripartito le spese per il riscaldamento sulla base del regolamento di condominio contrattuale, non dando rilevanza all'avvenuta installazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato.
Infatti, la ricorrente non ha considerato che, anche nel caso di distacco dell'impianto di riscaldamento centralizzato, resta valida la clausola del regolamento contrattuale che ponga a carico del condomino distaccatosi l'obbligo di contribuzione alle spese per l'uso e la sua conservazione, «potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del

diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale (Cass. n. 28051/2018)».
Alla luce della confermata validità della ripartizione delle spese operata sulla base della disciplina convenzionale contenuta nel regolamento condominiale, la domanda di rideterminazione dell'importo dovuto dalla ricorrente deve essere rigettata.
Il ricorso, pertanto, viene dichiarato inammissibile.

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