Il rapporto fra il credito pignorato e gli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione

Giuseppe Davide Giagnotti
08 Aprile 2020

I principi che regolano gli effetti interruttivi della prescrizione, istantanei o permanenti, a seguito di esercizio dell'azione giudiziale, possono essere applicati solo con riguardo al diritto fatto valere dal creditore procedente verso il debitore e non con riguardo al credito del debitore nei confronti del terzo, che è piuttosto l'oggetto del pignoramento stesso.

Fermo restando ciò, alla notifica dell'atto di pignoramento al terzo, che è un singolo atto procedimentale, portato a conoscenza dello stesso, oppure alla dichiarazione positiva del terzo, che è invece un singolo atto procedimentale compiuto direttamente dal terzo, si può attribuire carattere interruttivo istantaneo della prescrizione del credito pignorato. L'ordinanza di assegnazione del credito, invece, che è solo un provvedimento con il quale il creditore procedente subentra al debitore esecutato, nella titolarità del credito, non ha un'analoga efficacia. La sentenza n. 6127/20, depositata il 5 marzo dalla Corte Suprema di Cassazione, ha enunciato alcuni importanti principi, in tema di prescrizione del credito, oggetto di pignoramento.

Il caso. L'origine della vicenda si ha nell'instaurazione, da parte di un istituto bancario, di un giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, promossa, nei suoi confronti, in forza di un titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata all'esito del precedente pignoramento presso terzi, in cui il detto istituto aveva ricoperto il ruolo di il terzo pignorato.

Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione e tale decisione era stata confermata anche in secondo grado, ove era stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dall'istituto bancario, essendo trascorsi più di dieci anni fra la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e la notificazione del precetto.

Avverso detta pronuncia, il creditore proponeva ricorso, innanzi alla Corte di cassazione.

L'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di pignoramento. Innanzitutto la Corte di Cassazione chiarisce che l'atto di pignoramento presso terzi di un credito è un atto con cui si esercita giudizialmente il credito posto alla base dell'esecuzione e non il credito del debitore nei confronti del terzo, che è piuttosto l'oggetto del pignoramento stesso.

Pertanto, i principi che regolano gli effetti interruttivi della prescrizione, istantanei o permanenti, a seguito di esercizio dell'azione giudiziale, possono essere applicati solo con riguardo al diritto fatto valere dal creditore procedente verso il debitore esecutato, nei confronti del quale l'atto di pignoramento produrrà gli effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione.

Il rapporto fra il credito pignorato e i singoli atti del procedimento esecutivo. Fermo restando ciò, la Suprema Corte ritiene opportuno fare delle precisazioni.

Il fatto che l'atto di pignoramento produca effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione, con riferimento al solo rapporto creditizio fra creditore procedente e debitore esecutato, non impedisce ai singoli atti del procedimento esecutivo di determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione.

Pertanto, alla notifica dell'atto di pignoramento al terzo, ovvero ad un singolo atto procedimentale, portato a conoscenza del terzo, oppure alla dichiarazione positiva che questi è tenuto a fare, ovvero ad un singolo atto procedimentale compiuto direttamente dal terzo, potrà attribuirsi carattere interruttivo istantaneo della prescrizione del credito pignorato.

L'ordinanza di assegnazione del credito, invece, trattandosi di provvedimento con il quale il creditore procedente subentra al debitore esecutato, nella posizione di titolare del credito, non ha analoga efficacia.

Il periodo di sospensione della prescrizione. L'ultima precisazione, operata dalla Corte di cassazione, riguarda il breve periodo intercorrente fra il pignoramento e la dichiarazione positiva del terzo e tra quest'ultima e l'assegnazione.

Durante tale periodo, il credito oggetto del pignoramento non può essere fatto valere da nessuno dei soggetti coinvolti, poiché il debitore esecutato non ne è più il titolare, mentre il creditore procedente non lo è ancora.

Il fatto che il diritto di credito non possa essere azionato, fa sì che la prescrizione non possa decorrere.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it