Procura alla lite ed illeggibilità della firma: esclusa la nullità dell'atto processuale

09 Aprile 2020

La questione in esame è la seguente: quali conseguenze processuali discendo dall'illeggibilità della firma apposta alla procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società?
Massima

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore unico della società cooperativa, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale, era tuttavia desumibile dall'esame della documentazione depositata nel giudizio di primo grado).

Il caso

La Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame proposto da una società cooperativa, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda monitoria di pagamento di somme a titolo di utili da parte di un associato in partecipazione.

In particolare, il giudice di seconda istanza rilevava l'inammissibilità dell'appello perché era assolutamente incerto il soggetto che aveva conferito la procura stante l'illeggibilità della firma del sottoscrittore della procura rilasciata per il grado di appello.

Proposto ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità cassavano la sentenza per un duplice ordine di ragioni: --a) la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame ove la parte abbia rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per i gradi del giudizio; --b) l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, esattamente individuata con l'indicazione della sua denominazione, è irrilevante sia quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, che quando detto nome sia desumibile con certezza dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare dai documenti di causa o dalle risultanze del registro delle imprese.

Nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la procura era stata rilasciata per la rappresentanza e difesa in ogni stato e grado del giudizio compresa la fase esecutiva e, inoltre la stessa era stata rilasciata dall'amministratore delegato.

La questione

La questione in esame è la seguente: quali conseguenze processuali discendo dall'illeggibilità della firma apposta alla procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società?

Le soluzioni giuridiche

La procura generale alle liti (cd. procura ad lites, contrapposta alla procura ad litem, ossia conferita per una sola lite e, in altri termini, alla procura speciale) conferisce al difensore la facoltà di patrocinare il cliente in tutte le liti che lo interessino, indipendentemente dall'esistenza di esse al momento del conferimento (a valere, dunque, anche per le liti future) e senza che la medesima, ovviamente, debba contenere menzione delle liti cui si riferisce: tale procura, secondo quanto espressamente stabilisce l'art. 83, comma 2, c.p.c., deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e cioè, nell'ipotesi più comune, per atto di notaio.

In caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, comma 1, c.p.c. - a formulare l'invito a produrre il documento mancante; tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, poiché la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana ex tunc la irregolarità della costituzione (Cass. civ., n. 3181/2016).

Il dovere di invitare la parte a produrre la procura generale ad lites che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, d'altronde, resta superata dal fatto che il documento contenente la procura generale sia stato comunque esibito direttamente dal difensore, anche dopo la chiusura dell'istruzione ed in fase di decisione (Cass. civ., n. 2436/1979, né sembra che tale decisione sia divenuta inattuale perché pronunciate in epoca antecedente alle diverse novelle degli artt. 183-184 c.p.c., che, in primo grado, hanno assoggettato le produzioni documentali a determinate scansioni processuali: non sembra infatti che esse possano riferirsi alla procura, la quale condiziona l'esistenza stessa del rapporto processuale).

Ciò premesso si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza in commento si conforma al principio di diritto a mente del quale l'illeggibilità della firma di chi conferisca procura alle liti per conto di una società, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cass n. n. 8930/2019; Cass. civ., Sez. Un., n. 4810/2005).

In assenza di tali condizioni e nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, indicandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può eccepire nella prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., la parte istante, pertanto, deve farsi carico di integrare con la prima difesa utile la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile. In difetto, nell'ipotesi di inadeguata o tardiva integrazione, si verifica l'invalidità della procura e la inammissibilità dell'atto (Cass. civ., Sez. Un., n. 25036/2013; Cass. civ., n. 4199/2012).

In linea generale, la procura conferita da una persona giuridica va rilasciata dalla persona fisica titolare del potere rappresentativo di essa, potere rappresentativo che è sufficiente enunciare nella procura, la quale è assistita da una presunzione di validità, ricadendo sulla controparte l'onere di fornire la prova dell'inesistenza dei poteri dichiarati.

In tal senso la Corte di cassazione afferma che, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica è sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati (Cass. civ., n. 23724/2007).

Peraltro, la procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali per ogni stato e grado della causa è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica (Cass. civ., n. 11536/2014; Cass. civ., n. 21563/2008).

Inoltre, secondo l'opinione prevalente il conferimento della procura rilasciata in primo grado per l'intero giudizio non viene meno per il fatto che il conferente abbia rilasciato una nuova procura affetta da nullità per il grado d'appello: al contrario, la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita (Cass. civ., n. 25810/2009; Cass. civ., n. 8985/2003; Cass. civ., n. 15340/2002; Cass. civ., n. 4384/2000).

In assenza di espresse limitazioni la procura conferita abilita inoltre il difensore riguardo a tutti gli incidenti che si verifichino nel corso del procedimento senza dar luogo ad un nuovo rapporto processuale (Cass. civ., n. 27298/2019, a mente della quale ove la procura, apposta a margine del ricorso introduttivo del primo grado, sia rilasciata con riferimento al giudizio e non vi siano altri elementi ostativi deve ritenersi palese la manifestazione di volontà della parte, di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado; Cass. civ., n. 3297/2000; Cass. civ., n. 2604/1983; Cass. civ., n. 18199/2004; Cass. civ., n. 10812/2004; Cass. civ., n. 7983/2010; Cass. civ., n. 19937/2004; Cass. civ., n. 4663/2001; Cass. civ., n. 9890/1998; Cass. civ., n. 9679/1990; Cass. civ., n. 3604/1992; Cass. civ., n. 19867/2009; Cass. civ., Sez. Un., n. 21288/2005).

Osservazioni

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, consolida il principio ormai ampiamente consolidato a mente del quale la procura al difensore rilasciata in primo grado con riferimento ad ogni fase del giudizio, in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c.

La procura alle liti è l'atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, cioè l'ufficio di rappresentare la parte nel processo; ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo che investe della rappresentanza in giudizio il difensore e si distingue dal presupposto rapporto c.d. interno, il quale ha fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale fra quest'ultimo e la parte, restando insensibile alla sorte del contratto di patrocinio (Cass. civ., Sez. Un., n. 4814/2005).

La legge non determina il contenuto necessario della procura limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale ed a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.).

Il contenuto della procura alle liti è dunque determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell'intentare la lite o nel resistere ad essa.

Sicché i poteri processuali risultano attribuiti al difensore direttamente dalla legge, con la procura la parte realizzando semplicemente una scelta ed una designazione e non anche un'attribuzione di poteri.

In questa prospettiva la volontà della parte è irrilevante potendo essa esclusivamente limitare i poteri del procuratore derivanti dalla legge (Cass. civ., Sez. Un., n. 19510/2010).

Alla procura alle liti si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica, ivi compreso il principio di cui all'art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito (Cass. civ., Sez. Un., n. 10209/2006; Cass. civ., Sez. Un., n. 15783/2005).

Pur in presenza di una procura alle liti di contenuto scarno e generico, spettano al difensore che gode di discrezionalità tecnica il potere di: --a) impostare la lite e scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato; --b) proporre tutte le domande comunque ricollegabili all'oggetto originario; --c) fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum, salve le espresse limitazioni del mandato; --d) modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi ed agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente; --e) compiere con effetto vincolante per la parte tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla stessa.

La procura alle liti non consente al difensore di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinuncia all'azione o all'intera pretesa azionata, rinuncia agli atti del giudizio.

Non è neppure incluso nella procura alle liti il potere di introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria non potendo essere validamente utilizzata per un rapporto litigioso soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello per il quale è stata rilasciata.

Posto che i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell'avvocato e a far emergere la relativa eventuale limitazione in base alla volontà della parte, deve trarsene che la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi (ad esempio con ogni facoltà) in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita (Cass. civ., n. 20898/2018; Cass. civ., Sez. Un., n. 4909/2016).

Con la procura, il difensore acquisisce il cd. jus postulandi, il diritto di rappresentare e difendere la parte in giudizio.

Ma non nella procura, bensì nella disciplina di legge si rinviene il titolo dei poteri del difensore.

L'estensione dell'efficacia della procura è correlata, quindi, alla formula utilizzata per il relativo conferimento perché è proprio da questa che si ricava la volontà della società di conferire una procura alle liti che non esaurisca i propri effetti nel primo grado di giudizio.

La giurisprudenza offre un'interpretazione assai elastica dell'art. 83 c.p.c., ritenendo cioè che la procura debba ritenersi conferita per l'intero giudizio ogni qual volta il testo della medesima contenga un riferimento ad esso nel suo complesso.

Occorre dire in generale che la presunzione posta in tal modo la norma si giustifica solo partendo dal presupposto che, non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali, per interpretare la volontà della parte, che tale procura ha rilasciato senza specificare espressamente l'estensione della sua validità, è al contenuto complessivo dell'atto che bisogna far riferimento.

E la norma ha voluto solo stabilire, attraverso la presunzione, che in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all'estensione della procura o in presenza di espressioni equivoche, la procura conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in calce al quale è apposta appunto la procura speciale.

È quindi alle espressioni contenute in detta procura che bisogna far riferimento per accertare la volontà della parte circa l'estensione della procura, e non all'indicazione specifica dei gradi ulteriori (Cass. civ., Sez. Un., n. 5528/1991).

La presunzione in questione, dunque, deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna altra indicazione (Cass. civ., n. 2432/1999; Cass. civ., n. 24092/2009).

Guida all'approfondimento
  • R. Bencini, Procura alle liti: l'insegnamento delle Sezioni Unite, nota a Cassazione civile, sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909, in Diritto & Giustizia, fasc. 14, 2016, 50;
  • M. Di Marzio, La procura alle liti. Poteri, obblighi e responsabilità dell'avvocato, Milano, 2011;
  • A. Giordano, Procura alle liti garanzia impropria tra diritto alla difesa ed ossimori del formalismo, in Giur. it., 2017, 2, 353;
  • C. Punzi, La difesa nel processo civile e l'assetto dell'avvocatura in Italia, in Riv. dir. proc., 2006, 813.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario