Procedimenti di sfratto ai tempi del coronavirus: è sospeso il termine di grazia per effetto del decreto Cura Italia?

09 Aprile 2020

La sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020, disposta dall'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 si applica, nei giudizi di convalida di sfratto, al c.d. termine di grazia di cui all'art. 55, l. n. 392/1978?

La sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020, disposta dall'art.83,d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) si applica, nei giudizi di convalida di sfratto, al c.d. termine di grazia di cui all'art.55,l. n.392/1978?

La risposta deve essere negativa.

Il termine di grazia non è un termine processuale nella accezione con la quale si definiscono, in genere, i c.d. termini processuali.

Il c.d. termine di grazia non scandisce, infatti, il compimento di alcun “atto del processo”: è funzionale, invece, solo ad un atto avente natura prettamente sostanziale ovvero l'adempimento della prestazione (pagamento canone).

Lo chiarisce la Suprema Corte precisando come detto termine costituisce un rimedio speciale all'inadempimento del conduttore di un immobile abitativo. Infatti, per effetto dell'art. 55 della c.d. legge sull'equo canone, il termine per l'adempimento (artt. 1184 ss. c.c.) è prorogato dal giudice e la natura sostanziale deriva dal fatto che il pagamento della morosità nel termine, previsto nella sanatoria, “elide l'effetto proprio dell'inadempimento esistente(Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12424; Cass.civ.,sez. VI/III, 23 agosto 2013, n. 19480).

A riprova della natura sostanziale del termine, la circostanza per cui esso è indifferente alle sorti del processo: se il giudizio si estingue o viene dichiarato interrotto, il termine per l'adempimento sanante, concesso dal giudice, rimane valido (né viene interrotto o sospeso).

L'incidenza sul processo - nel senso di imporre il rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine di grazia - è del tutto marginale rispetto agli effetti sostanziali connaturati all'istituto.

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