Prime indicazioni del Ministero sui trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga

La Redazione
09 Aprile 2020

Il Ministero del lavoro ha emanato una prima circolare interpretativa in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività.

Il Ministero del lavoro, al fine di far chiarezza sul complesso quadro normativo venutosi a creare con il succedersi delle disposizioni di urgenza emanate per fronteggiare gli effetti dall'emergenza da COVID-19, ha emanato una prima circolare interpretativa in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività.

Con successiva circolare il Ministero fornirà ulteriori indicazioni sui fondi di solidarietà e assegno ordinario, come disciplinati dagli articoli 19 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Oggetto della presente circolare sono il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha previsto misure speciali per il sostegno alle imprese e ai lavoratori operanti nella cd. “zona rossa” (cfr. allegato 1 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020). Al Capo II, agli articoli da 13 a 17 sono state individuate misure straordinarie in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga e indennità per i lavoratori autonomi.

Il successivo decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, seguito all'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di contenimento del contagio, ha previsto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Al Titolo II, dall'articolo 19 all'articolo 22, è stata disciplinata l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali sull'intero territorio nazionale.

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