Il passeggero ha diritto ad un doppio indennizzo se anche il volo sostitutivo arriva in ritardo

Giulia Milizia
09 Aprile 2020

Il Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e segnatamente il suo art. 7 §.1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria ed il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.

Ai sensi dell'art. 5 §.3 del Regolamento (CE) n. 261/2004 un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, con riferimento al guasto di un pezzo c.d. «on condition», vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché il vettore aereo tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino, tranne nell'ipotesi – che deve essere verificata dal giudice del rinvio – in cui un simile guasto costituisca un evento che, per la sua natura o per la sua origine, non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfugge all'effettivo controllo di quest'ultimo, avuto riguardo tuttavia al fatto che, nei limiti in cui tale guasto sia – in linea di principio – intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell'apparecchio, esso non deve essere considerato un evento di questo tipo. È quanto deciso ieri dalla CGUE (EU:C:2020:204) relativamente al caso C-832/18 su una peculiare azione d'indennizzo in materia di overbooking.

Il caso. Un gruppo di passeggeri aveva prenotato un volo diretto Helsinki-Singapore effettuato da un vettore finlandese. All'ultimo momento il volo era stato cancellato per un problema tecnico e ne era stato offerto uno sostitutivo su più tratte eseguito dal medesimo vettore: anche in questo caso aveva accumulato un notevole ritardo «a causa del guasto a un servocomando del timone dell'apparecchio in questione» I passeggeri, perciò, promossero un'azione giudiziaria contro la compagnia aerea per ottenere una somma pari ad 600,00 euro oltre interessi a titolo d'indennizzo per detta cancellazione ed altrettanto per il danno da ritardo. Il vettore accolse solo la prima richiesta: a suo avviso il Regolamento non prevede questa doppia indennità ed in ogni caso era esclusa perché riteneva suddetto ritardo ascrivibile ad una causa eccezionale. Il giudice adito ha sollevato una pregiudiziale per avere lumi sulla spettanza del risarcimento e sull'opponibilità delle scriminanti previste dal Regolamento in questi casi.

Sì ai risarcimenti multipli. La CGUE nota che gli artt. 5 e 8 del Regolamento menzionano misure che il vettore deve adottare per assistere il passeggero in caso di overbooking, cancellazione etc. e tra queste c'è la soluzione accettata dai ricorrenti: un riavviamento ex art. 7 ad un volo alternativo che sarebbe partito il giorno dopo quello sospeso per un guasto e che queste norme si applicano «a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione oppure siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo». Ergo, il Regolamento non disciplina alcuna limitazione ai diritti del passeggero, ivi compresa quella a ricevere una compensazione pecuniaria: quindi avevano diritto ad essere indennizzati anche per i ritardi accumulati dal volo alternativo, sebbene avessero già ottenuto un indennizzo per la cancellazione dell'originario volo e ricevuta tutta la dovuta assistenza (un concetto simile era già stato codificato dal GDP di Pozzuoli in una sentenza del 7/12/11 nel quotidiano del 22/12/11).

Nozione di «cause eccezionali». Per cause eccezionali s'intendono «gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, e tali due condizioni sono cumulative»: qualora si verifichino il vettore è legittimato a negare il risarcimento, essendo delle scriminati come più volte ribadito dalla prassi costante della CGUE (EU:C:2019:288 e 535 nelle rassegne del 5/4 e 28/6/19). I guasti legati all'ordinaria manutenzione, in considerazione della continua evoluzione tecnologica dei pezzi e dei softwares dell'aereo, non rientrano tra queste cause eccezionali (così come la precoce difettosità di questi pezzi), perciò come sopra esplicato la sostituzione del pezzo «on condition» rientra fra queste operazioni, non legittimando nessuna esimente dato che era responsabilità del vettore vigilare per evitare il guasto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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