La gestione aziendale post emergenza Covid-19 nel Decreto Liquidità

Claudio Sottoriva
09 Aprile 2020

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020, prevede, tra l'altro, alcuni interventi – aventi carattere di eccezionalità – per la gestione aziendale post emergenza da Covid-19. Si analizzano di seguito: il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019); la sospensione temporanea della normativa codicistica relativa alla riduzione del capitale e delle cause di scioglimento delle società; le disposizioni temporanee relative ai principi di redazione del bilancio di esercizio; le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società.
Premessa

Con il nuovo decreto-legge n. 23/2020, tenuto conto dell'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 che sta provocando effetti economici gravissimi e tenuto altresì conto che al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio, si interviene – tra l'altro – sulla concreta applicazione di alcune norme del Codice Civile in tema di diritto societario, nonché si prevede il rinvio integrale dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

Per quanto riguarda le norme del Codice Civile si segnala, in particolare, che viene previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020), e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli del Codice Civile 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter in materia di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.

Il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

L'art. 5 del decreto-legge in commento prevede il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (C.c.i.i.).

In particolare, il comma 1 dell'art. 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 viene sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2».

Si rammenta che il sistema delle c.d. misure di allerta, volte a facilitare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, era già stato rinviato al febbraio 2021 con l'art. 11 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, la norma dispone che gli obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico), al soggetto incaricato della revisione legale (revisore contabile, società di revisione o collegio sindacale/sindaco unico incaricato anche della revisione legale dei conti) e in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, agente della riscossione) si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2021 (si veda, sul punto: Sottoriva-Cerri, Il rinvio dell'applicazione degli obblighi di segnalazione nell'ambito della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in questo portale).

Ulteriormente si ricorda che il Codice è attualmente oggetto di un insieme di correzioni sulla base del testo dello schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. n. 14/2019, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 attualmente all'esame del Parlamento.

Da ultimo si evidenzia che la normativa relativa alla crisi d'impresa dovrà tener conto del necessario coordinamento normativo derivante dal recepimento della Direttiva UE 1023/2019.

La sospensione temporanea della normativa relativa alla riduzione del capitale e delle cause di scioglimento delle società

L'art. 6 del decreto-legge in commento, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.

La Relazione illustrativa del decreto precisa come la previsione in esame miri ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2486 c.c.

La sospensione degli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Le disposizioni temporanee relative ai principi di redazione del bilancio di esercizio

L'art. 7 del decreto-legge dispone che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423 bis, comma 1, n. 1), c.c. potrà essere operata se, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, la società risultava in continuità aziendale.

La relazione illustrativa precisa che gli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare le relative ricadute sulla gestione aziendale, possono determinare effetti rilevanti sulla prospettiva della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla concreta applicazione dei criteri di valutazione ex art. 2426 c.c. che si basano, tra l'altro, sul presupposto dell'azienda in funzionamento (going concern principle). Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese - che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale- di conservare tale prospettiva anche nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano in stato di perdita di continuità.

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa).

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con mod., dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta ferma la proroga di sessanta giorni (rispetto ai termini ordinari), prevista dal decreto-legge 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 (si veda, sul punto: Sottoriva-Cerri, La convocazione e lo svolgimento delle assemblee 2020, in questo portale).

Le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

L'art. 8 del decreto-legge in commento prevede che ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

La relazione ministeriale evidenzia come l'intervento, a carattere temporaneo, abbia l'obiettivo della disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La ratio degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. se, da un lato, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, dall'altro risulterebbe eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento all'impresa.

La deroga è limitata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

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