Principio di buona fede e legittimità del licenziamento

09 Aprile 2020

Per i giudici della Corte di cassazione è legittimo il licenziamento intimato al dipendente che domanda rimborsi anomali per trasferte, a nulla valendo che egli lamenti la sua inconsapevolezza circa la rilevanza disciplinare delle condotte contestategli.

Il caso. La Corte d'appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Pesaro e rigettava la domanda proposta dal dipedente avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per essere state riscontrate a suo carico notevoli anomalie concernenti i rimborsi spese richiesti in occasione delle numerose trasferte impostegli dal suo ruolo aziendale.

Principio di buona fede e legittimità del licenziamento. Per i giudici della Corte di cassazione è legittimo il licenziamento intimato al dipendente che domanda rimborsi anomali per trasferte, a nulla valendo che egli lamenti la sua inconsapevolezza circa la rilevanza disciplinare delle condotte contestategli.

La Suprema Corte ha ritenuto correttamente applicato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, anche con riguardo al peculiare profilo della tempestività della contestazione disciplinare, basandosi la pronuncia della Corte territoriale - circa la ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso - sul dato della piena consapevolezza da parte del lavoratore della rilevanza disciplinare delle condotte addebitate, per essere state le stesse poste a base di altro provvedimento disciplinare assunto dalla società a carico del dipendente.

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