La riassunzione non comporta il ripristino ex tunc del rapporto
10 Aprile 2020
Laddove, successivamente alla dichiarata illegittimità del licenziamento impugnato dal lavoratore, quest'ultimo venga riassunto, è comunque dovuta l'indennità alternativa alla reintegra?
In base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2, d.lgs. n. 23 del 2015 (ed analogamente dall'art. 18, comma 3, st. lav.) il lavoratore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di chiedere un'indennità – cui quantificazione è regolata dalla medesima norma - in sostituzione della reintegrazione e, dunque, in alternativa al ripristino ex tunc del rapporto di lavoro.
Diverso dovrebbe invece ritenersi il caso in cui il lavoratore, anziché essere reintegrato, venga riassunto dal datore: in tale ipotesi, infatti, la ricostituzione del rapporto tra le parti avviene ex nunc, e l'offerta datoriale di riassunzione corrisponderebbe alla proposta di un nuovo contratto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali in materia di stipulazione dei contratti.
Ne consegue che, qualora il lavoratore chieda il pagamento della suddetta indennità, e sussistano i presupposti per il riconoscimento di una tutela reale e non esclusivamente obbligatoria, il datore di lavoro non potrebbe sottrarsi al pagamento dell'indennità mediante l'offerta di riassunzione.
Cfr.: Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5406 |