In caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il danneggiante è litisconsorte necessario

Redazione Scientifica
14 Aprile 2020

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.

Il caso. Il Tribunale confermava la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda proposta della A.C. Soluzioni s.r.l. per la condanna della Direct Line Insurance s.p.a. al pagamento di una somma, quale quota parte del maggior credito vantato dall'assicurato a titolo di risarcimento dei danni subito a seguito del sinistro stradale. A.C. Soluzione s.r.l. ricorre per cassazione denunciando, in particolare, la violazione degli artt. 145 e 149 cod. ass., nonché degli artt. 102 e 354 c.p.c., per omessa rilevazione da parte del Tribunale della mancata integrità del contraddittorio instaurato tra le parti. L'intero giudizio, sottolinea il ricorrente, era stato celebrato senza il coinvolgimento del soggetto responsabile del danno dedotto.

Litisconsorzio necessario. La Cassazione ritiene il motivo di ricorso fondato e ribadisce il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, comma 3, c.p.c.». Ritenendo tale principio applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l'intero giudizio è stato celebrato in assenza del proprietario del veicolo danneggiante, la Cassazione dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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